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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 46 e l’articolo 50 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile–LAMMA);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);


Considerato quanto segue:


1. È necessario ridefinire l’iter procedurale per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione Toscana, per allinearlo a quanto stabilito con il Sito esternod.lgs. 118/2011 ;


2. È necessario stabilire l’approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti nella seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento;


3. È necessario rideterminare gli obiettivi degli enti ai fini del loro concorso alla riduzione dei costi di funzionamento regionali;


4. È necessario stabilire che, nella relazione tecnica di accompagnamento al budget economico triennale (1)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 45.

ed al bilancio di esercizio, l’ente dovrà indicare il compenso spettante all’organo di amministrazione, richiamando altresì l’atto amministrativo che lo determina;


5. È necessario stabilire che la Giunta regionale con propria deliberazione, o il Consiglio regionale nel caso di enti dipendenti che svolgano funzioni di consulenza anche per esso, dettino gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti;


6. È necessario uniformare la terminologia che designa gli strumenti della programmazione finanziaria;


7. È necessario apportare alle leggi istitutive degli enti le modifiche conseguenti agli interventi normativi come sopra delineati;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti
Art. 1
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti
1. Gli indirizzi economico-finanziari di carattere generale relativi agli enti dipendenti della Regione Toscana sono definiti annualmente nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) o nella nota di aggiornamento al DEFR di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 1/2015 .
2. Fatto salvo diverso termine anticipato definito nelle leggi istitutive di ogni ente dipendente, gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente sono approvati annualmente dalla Giunta regionale nella seduta in cui approva la proposta di legge regionale di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, e contengono:
a) l’indicazione dei contributi ordinari o di funzionamento;
b) l’indicazione dei contributi per specifiche attività;
c) l’indicazione dei contributi agli investimenti.
Nel caso in cui gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente siano approvati nel diverso termine definito dalle proprie leggi istitutive, è fatta salva la possibilità di procedere a nuova approvazione di tali indirizzi specifici in caso di mancata coerenza con gli stanziamenti previsti nello schema di bilancio di previsione regionale, da adottare nei termini di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Gli enti dipendenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2, adottano, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, i seguenti strumenti di programmazione:
a) piano delle attività o piano programma di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale;
b) budget economico (2)

Parole soppresse con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 46.

triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale;
c) piano degli indicatori di bilancio, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale.
Art. 2
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della Regione Toscana attraverso:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, nel DEFR o nella nota di aggiornamento al DEFR (NADREF) sono indicati gli indirizzi generali che gli enti dipendenti devono osservare per l’adozione dei propri strumenti di programmazione.
3. La verifica di coerenza degli strumenti di programmazione degli enti con gli indirizzi generali è effettuata, in via preventiva, in sede di approvazione del budget economico (3)

Parola inserita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 47.

triennale da parte della Giunta regionale e, a consuntivo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l’organo di amministrazione dell’ente, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, può indicare i criteri e le modalità per recuperare gli scostamenti di cui al comma 4.
Art. 3
Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. Gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti in contabilità civilistica sono quelli previsti dal paragrafo 4.3 dell’allegato 4/1 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei documenti previsionali (4)

Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

degli enti dipendenti con gli strumenti di programmazione regionali, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio di carattere programmatorio, comprese (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

le modalità uniformi di redazione e di valutazione delle varie poste contabili. Ove necessario, gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti di contabilità a tali direttive.
3. Ai fini del comma 2, costituiscono requisiti minimi dell’informativa di bilancio di carattere programmatorio (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

:
a) budget economico triennale;
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e dello stato di avanzamento dei lavori;
c) relazione tecnica di accompagnamento al budget economico triennale (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

, che indica:
1) i criteri di stima delle previsioni economiche dei ricavi contenute nel budget relative alle attività programmate e, a consuntivo, gli eventuali scostamenti tra le attività realizzate e quelle preventivate;
2) i criteri di valutazione adottati per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare e gli eventuali scostamenti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio.
4. Con le direttive di cui al comma 2 sono inoltre individuati, a carico degli enti dipendenti, specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione di (6)

Parola soppressa con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

un bilancio preconsuntivo relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell’anno (7)

Parole aggiunte con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

.
5. La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni. (5)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48.

In caso di assegnazione di nuove risorse vincolate da parte della Regione Toscana o di altri enti pubblici, di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00, le relative variazioni sono di competenza dell’organo di amministrazione dell’ente dipendente, che ne dà comunicazione ai competenti organi regionali. In tal caso l'organo di amministrazione predispone una relazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell’ente.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai consorzi.
Art. 4
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente stabilito nel DEFR o nella NADEFR.
2. In presenza di particolari esigenze, anche di contenimento dei costi derivanti da criticità finanziarie o squilibri economico-patrimoniali del bilancio dell’ente, la Giunta regionale, con atto motivato, può individuare ulteriori limiti di costo o particolari deroghe.
3. La relazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), indica i criteri utilizzati per il calcolo del costo del personale, prendendo a riferimento i principi di cui alla circolare del Ministero di economia e finanza (MEF) 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, Sito esternodella legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006”).
4. Nella medesima relazione dovrà essere data indicazione del compenso spettante all’organo di amministrazione, richiamando altresì l’atto amministrativo che lo determina.
Art. 5
Sistema di contabilità analitica
1. Gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica possono dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate.
2. La Giunta regionale individua le informazioni, derivanti anche dal sistema di contabilità analitica, che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione Toscana.
Art. 6
Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento
1. Le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate annualmente sulla base della spesa storica e, laddove disponibili, in considerazione dei costi delle attività così come determinati ai sensi dell'articolo 5.
2. Nel DEFR o nella NADEFR sono definiti annualmente i criteri per la determinazione della copertura del costo dei servizi erogati ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati.
Art. 7
Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali
1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.
2. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:
a) operazioni di finanza di progetto quali il “project financing”;
b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;
c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.
Art. 8
Destinazione dell’utile d'esercizio
1. La Giunta regionale, con deliberazione, detta gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti.
2. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta regionale sia per il Consiglio regionale, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
CAPO II
Modifiche alle leggi istitutive degli enti dipendenti
SEZIONE I
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Modifiche alla l.r. 59/1996
Art. 9
Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 59/1996
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
Art. 10
Competenze del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 59/1996
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 59/1996 , le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 11
Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 59/1996
1. Alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 , le parole: “
programma annuale di attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma triennale di attività
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 12
Attribuzioni del Direttore. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 59/1996
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 59/1996 , le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 13
Indirizzi regionali. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 59/1996
1. Al comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 59/1996 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 14
Programma di attività. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996
1. Al comma 01 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: “
annuale con proiezione
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: “
La proiezione triennale del programma
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il programma triennale
”.
3. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 15
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all’articolo19 della l.r. 59/1996
1. Ai commi 2 bis, 3 e 3 quater dell’articolo19 della l.r. 59/1996 , le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
SEZIONE II
Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 16
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1999
1. Alle lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”) le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 17
Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera b) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 18
Il Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
1. Al comma 7 bis dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 19
Indirizzi regionali. Modifiche all’articolo 14 ter della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 14 ter della l.r. 60/1999 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole “
15, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
14 quinquies, comma 1
”.
Art. 20
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 21
Programma di attività. Modifiche all’articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999 le parole: “
programma annuale di attività, con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma triennale di attività
”, e le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 22
Bilanci, contabilità e certificazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 60/1999
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 23
Regolamento di amministrazione e contabilità. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 60/1999
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 60/1999 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
SEZIONE III
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 24
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “
bilancio previsionale economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”, e le parole: “
piano di attività annuale con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano di attività triennale
”.
Art. 25
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 32/2002
1. Al comma 4 ter dell’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 , le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 26
Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 , le parole: “
bilancio previsionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget e sul bilancio
”.
Art. 27
Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 10 septies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 10 septies della l.r. 32/2002 , le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget e sul bilancio
”.
SEZIONE IV
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 28
Direttore. Modifiche all’articolo 21 septies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera d) del comma 10 dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002 le parole: “bilancio di previsione” sono sostituite dalla seguente: “budget”.
Art. 29
Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 le parole: “
bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 30
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 21 novies della l.r. 32/2002
1. Al comma 8 dell’articolo 21 novies della l.r. 32/2002 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget
”.
Art. 31
Programma delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole: “
proposta del con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
proposta del programma triennale
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 dopo le parole: "
La proposta di programma definisce
" viene inserita la parola: "
annualmente
".
3. Al comma 3 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
4. Ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 32
Bilanci e contabilità. Modifiche all’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
SEZIONE V
Agenzia regionale di sanità (ARS). Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 33
Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 82 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:
a) adotta, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 31 dicembre;
”.
Art. 34
Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 82 octies della l.r. 40/2005
1. Al comma 7 bis dell’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 35
Funzioni e competenze del Direttore. Modifiche all’articolo 82 novies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 36
Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 37
Indirizzi regionali. Modifiche all’articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 38
Programma di attività. Modifiche all’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 le parole: “
programma attività annuale con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma di attività triennale
”.
Art. 39
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 82 septies decies 1 della l.r. 40/2005 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
SEZIONE VI
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 40
Rapporti con altri enti pubblici. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 41
Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 42
Piano delle attività dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
, con documento attuativo annuale
” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”, e le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 43
Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 le parole: “
piano annuale delle attività
” sono sostituite dalle seguenti “
piano triennale delle attività
”.
Art. 44
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 45
Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 46
Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 bis dell’articolo 28 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 47
Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2009
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
SEZIONE VII
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009
Art. 48
Piano triennale delle attività. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2009
1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA), è sostituta dalla seguente: “
Piano triennale delle attività
”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 le parole: “
annuale con proiezione
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
4. Ai commi 3 e 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 49
Assemblea dei soci. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2009
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 39/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 50
Amministratore unico. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/2009
1. Alla lettera b) del comma 10 dell’articolo 11 della l.r. 39/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 51
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2009
1. Al comma 8 bis dell’articolo 12 della l.r. 39/2009 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 52
Budget economico e bilancio di esercizio. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: “
Bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
Budget economico
”.
2. Ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
4. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 della l.r. 39/2009 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 53
Indirizzi all’attività. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 39/2009 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
SEZIONE VIII
Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012
Art. 54
Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2012
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituita dalla seguente:
f) adozione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di budget economico triennale e adozione della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall’articolo 18.
”.
Art. 55
Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 56
Cessazione dall’incarico di segretario generale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 le parole: “
predisposizione del bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
adozione del budget economico
”.
Art. 57
Funzioni del segretario generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2012
d) adotta la proposta di budget economico triennale dell’Autorità tenendo conto di quanto previsto all’articolo 13, comma 2, e adotta la proposta di bilancio di esercizio;
”.
Art. 58
Funzioni del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 23/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 23/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 59
Direttive regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 60
Piano delle attività. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
annuale con proiezione
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 3, 4 e 4 bis dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 61
Bilancio. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 : le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 le parole: “
Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il budget economico triennale è
adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento.
Il budget adottato è trasmesso alla Giunta regionale,
”.
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 62
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 23/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 20 bis della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
SEZIONE IX
Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012
Art. 63
Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 80/2012
1. Alla lettera b) del comma 9 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ), la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 80/2012 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 64
Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 80/2012
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 65
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 80/2012
1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 80/2012 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 66
Piano delle attività. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 80/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole: “
le direttive
” sono sostitute dalle seguenti: “
gli indirizzi
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: “
annuale con proiezione
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
4. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 67
Bilancio. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 80/2012
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
4. Al comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 68
Entrate. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2012
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 80/2012 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
SEZIONE X
Enti parco. Modifiche alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 30/2015
Art. 69
Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 24/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 70
Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2000
1. Ai commi 2 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”, e le parole: “bilancio preventivo economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 le parole: “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.
Art. 71
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 ), le parole: “bilancio preventivo economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.
Art. 72
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 30/2015 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 73
Consiglio direttivo. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 30/2015 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 74
Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2015
1. Al numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 75
Collegio regionale unico dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2015
1. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 30/2015 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 76
Piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2015
1. Al comma 8 bis dell’articolo 27 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 77
Contabilità e bilancio dell’ente parco. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 30/2015
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 135 della l.r. 30/2015 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 78
Programma triennale delle attività. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell’articolo 36 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”, e le parole: “
con proiezione triennale
” sono soppresse.
3. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 36 della l.r. 30/2015 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 79
Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 30/2015 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 80
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
SEZIONE XI
Agenzia regionale di promozione turistica (Toscana promozione turistica). Modifiche alla l.r. 22/2016
Art. 81
Indirizzi regionali. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 82
Programma operativo. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 22/2016 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole: “
annuale con proiezione
” sono soppresse.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della l.r. 22/2016 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 83
Direttore. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2016
1. Alla lettera c bis) del comma 10 dell’articolo 10 della l.r. 22/2016 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 84
Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2016
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 22/2016 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 85
Bilancio. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2016
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2016 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2016 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 12 della l.r. 22/2016 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 86
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 22/2016
1. Al comma 9 dell’articolo 14 della l.r. 22/2016 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
CAPO III
Norme finali
Art. 87
Abrogazioni
1. Gli articoli da 2 a 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), sono abrogati.
Art. 88
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.