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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 61
Bilancio. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 : le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 le parole: “
Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il budget economico triennale è
adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento.
Il budget adottato è trasmesso alla Giunta regionale,
”.
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 45 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.