Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024
Art. 54
Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2012
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituita dalla seguente:
“
f) adozione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di budget economico triennale e adozione della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall’articolo 18.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.