Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024
Art. 24
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “
bilancio previsionale economico
” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico
”, e le parole: “piano di attività annuale con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “piano di attività triennale
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.