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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 46 e l’articolo 50 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile–LAMMA);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);


Considerato quanto segue:


1. È necessario ridefinire l’iter procedurale per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione Toscana, per allinearlo a quanto stabilito con il Sito esternod.lgs. 118/2011 ;


2. È necessario stabilire l’approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti nella seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento;


3. È necessario rideterminare gli obiettivi degli enti ai fini del loro concorso alla riduzione dei costi di funzionamento regionali;


4. È necessario stabilire che, nella relazione tecnica di accompagnamento al budget economico triennale (1)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 45.

ed al bilancio di esercizio, l’ente dovrà indicare il compenso spettante all’organo di amministrazione, richiamando altresì l’atto amministrativo che lo determina;


5. È necessario stabilire che la Giunta regionale con propria deliberazione, o il Consiglio regionale nel caso di enti dipendenti che svolgano funzioni di consulenza anche per esso, dettino gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti;


6. È necessario uniformare la terminologia che designa gli strumenti della programmazione finanziaria;


7. È necessario apportare alle leggi istitutive degli enti le modifiche conseguenti agli interventi normativi come sopra delineati;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 45 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 48 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.