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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

SEZIONE VIII
Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012
Art. 54
Funzioni istituzionali dell’Autorità. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2012
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituita dalla seguente:
f) adozione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di budget economico triennale e adozione della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall’articolo 18.
”.
Art. 55
Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 56
Cessazione dall’incarico di segretario generale. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 23/2012
1. Alla lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 le parole: “
predisposizione del bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
adozione del budget economico
”.
Art. 57
Funzioni del segretario generale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 23/2012
d) adotta la proposta di budget economico triennale dell’Autorità tenendo conto di quanto previsto all’articolo 13, comma 2, e adotta la proposta di bilancio di esercizio;
”.
Art. 58
Funzioni del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 23/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 23/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 59
Direttive regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 60
Piano delle attività. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
annuale con proiezione
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 3, 4 e 4 bis dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 61
Bilancio. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 : le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 le parole: “
Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il budget economico triennale è adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento. Il budget adottato è trasmesso alla Giunta regionale,
”.
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 della l.r. 23/2012 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 62
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 23/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 20 bis della l.r. 23/2012 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.