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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

SEZIONE VI
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Modifiche alla l.r. 30/2009
Art. 40
Rapporti con altri enti pubblici. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 41
Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”.
Art. 42
Piano delle attività dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
, con documento attuativo annuale
” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”, e le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 43
Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 le parole: “
piano annuale delle attività
” sono sostituite dalle seguenti “
piano triennale delle attività
”.
Art. 44
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 45
Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 46
Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009
1. Al comma 3 bis dell’articolo 28 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 47
Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2009
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 31 della l.r. 30/2009 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.