Menù di navigazione

Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

SEZIONE III
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche alla l.r. 32/2002
Art. 24
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “
bilancio previsionale economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”, e le parole: “
piano di attività annuale con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano di attività triennale
”.
Art. 25
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 32/2002
1. Al comma 4 ter dell’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 , le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalla seguente: “
budget
”.
Art. 26
Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 , le parole: “
bilancio previsionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget e sul bilancio
”.
Art. 27
Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 10 septies della l.r. 32/2002
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 10 septies della l.r. 32/2002 , le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget e sul bilancio
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.