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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

SEZIONE II
Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Modifiche alla l.r. 60/1999
Art. 16
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1999
1. Alle lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”) le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 17
Il Direttore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1999
1. Alla lettera b) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
2. Alla lettera b ter) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio di previsione
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 18
Il Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
1. Al comma 7 bis dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio preventivo
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 19
Indirizzi regionali. Modifiche all’articolo 14 ter della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 14 ter della l.r. 60/1999 le parole: “
31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 novembre
”, e le parole “
15, comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
14 quinquies, comma 1
”.
Art. 20
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all’articolo 14 quater della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.
Art. 21
Programma di attività. Modifiche all’articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999 le parole: “
programma annuale di attività, con proiezione triennale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma triennale di attività
”, e le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
Art. 22
Bilanci, contabilità e certificazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 60/1999
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 le parole: “
bilancio preventivo economico
” sono sostituite dalle seguenti: “
budget economico
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 le parole: “
30 novembre
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre
”.
3. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 15 della l.r. 60/1999 la parola: “
bilancio
” è sostituita dalla seguente: “
budget
”.
Art. 23
Regolamento di amministrazione e contabilità. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 60/1999
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 60/1999 la parola: “
annuale
” è sostituita dalla seguente: “
triennale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.