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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

CAPO I
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti
Art. 1
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti
1. Gli indirizzi economico-finanziari di carattere generale relativi agli enti dipendenti della Regione Toscana sono definiti annualmente nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) o nella nota di aggiornamento al DEFR di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 1/2015 .
2. Fatto salvo diverso termine anticipato definito nelle leggi istitutive di ogni ente dipendente, gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente sono approvati annualmente dalla Giunta regionale nella seduta in cui approva la proposta di legge regionale di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, e contengono:
a) l’indicazione dei contributi ordinari o di funzionamento;
b) l’indicazione dei contributi per specifiche attività;
c) l’indicazione dei contributi agli investimenti.
Nel caso in cui gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente siano approvati nel diverso termine definito dalle proprie leggi istitutive, è fatta salva la possibilità di procedere a nuova approvazione di tali indirizzi specifici in caso di mancata coerenza con gli stanziamenti previsti nello schema di bilancio di previsione regionale, da adottare nei termini di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Gli enti dipendenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2, adottano, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, i seguenti strumenti di programmazione:
a) piano delle attività o piano programma di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale;
b) budget economico di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale;
c) piano degli indicatori di bilancio, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale.
Art. 2
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della Regione Toscana attraverso:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, nel DEFR o nella nota di aggiornamento al DEFR (NADREF) sono indicati gli indirizzi generali che gli enti dipendenti devono osservare per l’adozione dei propri strumenti di programmazione.
3. La verifica di coerenza degli strumenti di programmazione degli enti con gli indirizzi generali è effettuata, in via preventiva, in sede di approvazione del budget triennale da parte della Giunta regionale e, a consuntivo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l’organo di amministrazione dell’ente, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, può indicare i criteri e le modalità per recuperare gli scostamenti di cui al comma 4.
Art. 3
Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. Gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti in contabilità civilistica sono quelli previsti dal paragrafo 4.3 dell’allegato 4/1 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci degli enti dipendenti con gli strumenti di programmazione regionali, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio, nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione delle varie poste contabili. Ove necessario, gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti di contabilità a tali direttive.
3. Ai fini del comma 2, costituiscono requisiti minimi per la redazione dei bilanci:
a) budget economico triennale;
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e dello stato di avanzamento dei lavori;
c) relazione tecnica di accompagnamento al budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio, che indica:
1) i criteri di stima delle previsioni economiche dei ricavi contenute nel budget relative alle attività programmate e, a consuntivo, gli eventuali scostamenti tra le attività realizzate e quelle preventivate;
2) i criteri di valutazione adottati per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare e gli eventuali scostamenti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio.
4. Con le direttive di cui al comma 2 sono inoltre individuati, a carico degli enti dipendenti, specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione di almeno un bilancio preconsuntivo.
5. La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni. In caso di assegnazione di nuove risorse vincolate da parte della Regione Toscana o di altri enti pubblici, di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00, le relative variazioni sono di competenza dell’organo di amministrazione dell’ente dipendente, che ne dà comunicazione ai competenti organi regionali. In tal caso l'organo di amministrazione predispone una relazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell’ente.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai consorzi.
Art. 4
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente stabilito nel DEFR o nella NADEFR.
2. In presenza di particolari esigenze, anche di contenimento dei costi derivanti da criticità finanziarie o squilibri economico-patrimoniali del bilancio dell’ente, la Giunta regionale, con atto motivato, può individuare ulteriori limiti di costo o particolari deroghe.
3. La relazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), indica i criteri utilizzati per il calcolo del costo del personale, prendendo a riferimento i principi di cui alla circolare del Ministero di economia e finanza (MEF) 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, Sito esternodella legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006”).
4. Nella medesima relazione dovrà essere data indicazione del compenso spettante all’organo di amministrazione, richiamando altresì l’atto amministrativo che lo determina.
Art. 5
Sistema di contabilità analitica
1. Gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica possono dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate.
2. La Giunta regionale individua le informazioni, derivanti anche dal sistema di contabilità analitica, che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione Toscana.
Art. 6
Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento
1. Le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate annualmente sulla base della spesa storica e, laddove disponibili, in considerazione dei costi delle attività così come determinati ai sensi dell'articolo 5.
2. Nel DEFR o nella NADEFR sono definiti annualmente i criteri per la determinazione della copertura del costo dei servizi erogati ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati.
Art. 7
Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali
1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.
2. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:
a) operazioni di finanza di progetto quali il “project financing”;
b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;
c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.
Art. 8
Destinazione dell’utile d'esercizio
1. La Giunta regionale, con deliberazione, detta gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti.
2. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta regionale sia per il Consiglio regionale, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.