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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 8
Destinazione dell’utile d'esercizio
1. La Giunta regionale, con deliberazione, detta gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti.
2. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta regionale sia per il Consiglio regionale, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 45 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 48 .

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Vedi Avviso di rettifica su B.U. n. 53 del 16 ottobre 2024.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.