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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 6
Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento
1. Le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate annualmente sulla base della spesa storica e, laddove disponibili, in considerazione dei costi delle attività così come determinati ai sensi dell'articolo 5.
2. Nel DEFR o nella NADEFR sono definiti annualmente i criteri per la determinazione della copertura del costo dei servizi erogati ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.