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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 4
Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi
1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente stabilito nel DEFR o nella NADEFR.
2. In presenza di particolari esigenze, anche di contenimento dei costi derivanti da criticità finanziarie o squilibri economico-patrimoniali del bilancio dell’ente, la Giunta regionale, con atto motivato, può individuare ulteriori limiti di costo o particolari deroghe.
3. La relazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), indica i criteri utilizzati per il calcolo del costo del personale, prendendo a riferimento i principi di cui alla circolare del Ministero di economia e finanza (MEF) 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, Sito esternodella legge 23 dicembre 2005, n. 266 “legge finanziaria 2006”).
4. Nella medesima relazione dovrà essere data indicazione del compenso spettante all’organo di amministrazione, richiamando altresì l’atto amministrativo che lo determina.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.