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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 3
Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. Gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti in contabilità civilistica sono quelli previsti dal paragrafo 4.3 dell’allegato 4/1 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci degli enti dipendenti con gli strumenti di programmazione regionali, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio, nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione delle varie poste contabili. Ove necessario, gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti di contabilità a tali direttive.
3. Ai fini del comma 2, costituiscono requisiti minimi per la redazione dei bilanci:
a) budget economico triennale;
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e dello stato di avanzamento dei lavori;
c) relazione tecnica di accompagnamento al budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio, che indica:
1) i criteri di stima delle previsioni economiche dei ricavi contenute nel budget relative alle attività programmate e, a consuntivo, gli eventuali scostamenti tra le attività realizzate e quelle preventivate;
2) i criteri di valutazione adottati per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare e gli eventuali scostamenti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio.
4. Con le direttive di cui al comma 2 sono inoltre individuati, a carico degli enti dipendenti, specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione di almeno un bilancio preconsuntivo.
5. La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni. In caso di assegnazione di nuove risorse vincolate da parte della Regione Toscana o di altri enti pubblici, di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00, le relative variazioni sono di competenza dell’organo di amministrazione dell’ente dipendente, che ne dà comunicazione ai competenti organi regionali. In tal caso l'organo di amministrazione predispone una relazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell’ente.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai consorzi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.