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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 2
Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione
1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della Regione Toscana attraverso:
a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
b) raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, nel DEFR o nella nota di aggiornamento al DEFR (NADREF) sono indicati gli indirizzi generali che gli enti dipendenti devono osservare per l’adozione dei propri strumenti di programmazione.
3. La verifica di coerenza degli strumenti di programmazione degli enti con gli indirizzi generali è effettuata, in via preventiva, in sede di approvazione del budget triennale da parte della Giunta regionale e, a consuntivo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l’organo di amministrazione dell’ente, nell’ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, può indicare i criteri e le modalità per recuperare gli scostamenti di cui al comma 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.