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Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024

Art. 1
Tempi per l’approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti
1. Gli indirizzi economico-finanziari di carattere generale relativi agli enti dipendenti della Regione Toscana sono definiti annualmente nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) o nella nota di aggiornamento al DEFR di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 1/2015 .
2. Fatto salvo diverso termine anticipato definito nelle leggi istitutive di ogni ente dipendente, gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente sono approvati annualmente dalla Giunta regionale nella seduta in cui approva la proposta di legge regionale di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, e contengono:
a) l’indicazione dei contributi ordinari o di funzionamento;
b) l’indicazione dei contributi per specifiche attività;
c) l’indicazione dei contributi agli investimenti.
Nel caso in cui gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente siano approvati nel diverso termine definito dalle proprie leggi istitutive, è fatta salva la possibilità di procedere a nuova approvazione di tali indirizzi specifici in caso di mancata coerenza con gli stanziamenti previsti nello schema di bilancio di previsione regionale, da adottare nei termini di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Gli enti dipendenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2, adottano, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, i seguenti strumenti di programmazione:
a) piano delle attività o piano programma di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale;
b) budget economico di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale;
c) piano degli indicatori di bilancio, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.