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Legge regionale 21 febbraio 2024, n. 6

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali. Modifiche alla l.r. 51/2023 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 23 febbraio 2024

Art. 2
Contributo straordinario per i nuclei familiari. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 51/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 51/2023 le parole: “
al riacquisto
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla sostituzione
”, e le parole: “
non compresi in analoghi provvedimenti nazionali,
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 51/2023 è inserito il seguente:
1 bis. A favore dei nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a bis), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di cui al comma 1, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla presente legge, fino a un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r. 51/2023 è inserito il seguente:
1 ter. Ove sugli immobili vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 51/2023 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai commi 1 e 1 bis
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 51/2023 le parole: “
al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai commi 1 e 1 bis
”, e le parole: “
, trattandosi di tipologie di spesa differenti
” sono soppresse.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 51/2023 è inserito il seguente:
3 bis. Il contributo, nella misura massima di euro 3.000,00, è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata, ai sensi dei commi 1 e 1 bis, per più tipologie di beni danneggiati o distrutti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.