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Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 4

Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere b), m), m bis), v) e l’articolo 11 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1 (Approvazione del Programma di governo 2020 – 2025);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2023, n. 82 (Eventi meteorologici del 17/05/2023. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per il territorio della Città Metropolitana di Firenze);


Vista l’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98 (DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento);


Vista l’ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108 (Integrazione dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023);


Vista l’ordinanza commissariale 22 dicembre 2023, n. 128 (Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento e individuazione dei soggetti attuatori);


Visto l’ordine del giorno del Consiglio regionale 31 maggio 2023, n. 598 collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 31 maggio 2023, n. 48 (Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022), ai sensi del quale l’Ufficio di presidenza è tenuto ad attivarsi affinché, in sede di approvazione dell’assestamento delle previsioni del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025, almeno una parte della quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 sia destinata all’erogazione di contributi volti al superamento dell’emergenza nei comuni dell’Alto Mugello in conseguenza degli eventi del 17 maggio 2023;


Considerato quanto segue:


1. La promozione dell’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, rientra tra le finalità principali individuate dall’articolo 4 dello Statuto, che qualifica la cultura come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni;


2. Il Consiglio regionale con la risoluzione 1/2020 ha approvato il programma di governo 2020-2025 che, attribuendo alla cultura una posizione centrale nell’ambito delle dinamiche dello sviluppo sociale ed economico della Toscana, annovera, fra gli obiettivi della legislatura in corso, quello di rafforzare il sistema culturale nel suo insieme, facilitando la creazione di un ecosistema culturale sempre più robusto ed innovativo;


3. Alla promozione dell’accesso alla cultura contribuiscono anche gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni culturali, che costituiscono un indispensabile strumento di arricchimento della formazione culturale dei consociati. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, la valorizzazione dei beni culturali si sostanzia nel complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, della fruizione e della conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione dello stesso;


4. In considerazione della gravità della fase attuale, sotto il profilo economico e sociale, in cui si trova il territorio della Toscana, devastato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023, nella zona dell’Alto Mugello e, a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, il Consiglio regionale intende erogare un contributo ai comuni del territorio di tali province che presentino progetti finalizzati a promuovere la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 42/2004 , al fine di garantire un accesso di qualità e una migliore protezione dei beni ad esso riconducibili allo scopo ultimo di promuovere lo sviluppo della cultura;


5. Il Consiglio regionale intende sostenere, nello specifico, interventi progettuali presentati dai comuni riconducibili alla valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni e all’acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che costituiscono il patrimonio delle biblioteche comunali, in considerazione dei gravi danni che tali beni hanno subito a seguito degli eventi meteorologici sopra richiamati;


6. Per le medesime finalità il Consiglio regionale intende, altresì, sostenere, il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici in questione. La promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda, infatti, su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all’arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura è ormai vista più che altro come un elemento essenziale della vita sociale, così come uno strumento efficace per promuovere l’integrazione e la coesione sociale;


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, persegue le finalità statutarie relative all’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico e alla tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.
Art. 2
Contributi ai comuni per il recupero del patrimonio culturale e storico e dei centri di aggregazione giovanile danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi in Toscana nell’anno 2023
1. Il Consiglio regionale intende sostenere finanziariamente i comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nonché alla riqualificazione di spazi urbani di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 maggio 2023, nella zona dell’Alto Mugello e, a partire dal giorno 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede ai comuni interessati, una tantum per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 1.300.000,00 per interventi progettuali riconducibili ai seguenti ambiti:
a) valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale;
b) valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali;
c) riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni;
d) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che compongono il patrimonio delle biblioteche comunali;
e) recupero e riqualificazione di spazi urbani quali centri di aggregazione giovanile.
Art. 3
Requisiti per l’accesso ai contributi
1. Per accedere ai contributi di cui all’articolo 2, i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell’intervento da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
2. I progetti presentati possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità, fino alla copertura del loro costo totale.
Art. 4
Modalità di concessione dei contributi
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico.
2. Le domande di concessione dei contributi di cui all’articolo 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
3. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all’articolo 2, comma 2.
4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico di cui al comma 2.
5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.
Art. 5
Erogazione dei contributi e relazione
1. L’erogazione dei contributi avviene una tantum per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
2. Entro il 31 dicembre 2025 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull’impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, dell’intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all’articolo 2, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione, nei termini di cui al comma 2, della documentazione ivi prevista, fatta salva la possibilità per i comuni di motivare adeguatamente il mancato rispetto dei termini.
Art.6
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2025-2026, sino all’importo massimo di euro 1.300.000,00 imputabili per la sola annualità 2024, con gli stanziamenti di cui al Capitolo 20056 “Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.