Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 2
Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16 febbraio 2024
Art. 1
Strutture residenziali e semiresidenziali. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
“
1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate:
a) alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“
1 bis. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della verifica di cui al comma 1, lettera b).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.