Legge regionale 3 luglio 2023, n. 25
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023
Art. 36
Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagni di Lucca un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, (5) per le spese necessarie per l’accesso alla parte completata del plesso scolastico della frazione di Scesta.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1 inviato alla Regione.
3. Le richieste di erogazione sono accompagnate dalla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune di Bagni di Lucca, degli stati di avanzamento lavori. L’erogazione delle somme spettanti è effettuata a seguito della positiva valutazione, da parte della stessa struttura, della documentazione allegata alla richiesta.
4. Il Comune di Bagni di Lucca può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione, anche se provvisoria, dei lavori. Le successive erogazioni, fino ad un massimo dell’80 per cento della somma ammessa a contributo, avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Il saldo del finanziamento, pari al 20 per cento della somma ammessa a contributo, è erogato a seguito di giustificazione della spesa finale e dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31 dicembre 2024. (5) In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo.
6. L’edificio oggetto del contributo straordinario deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.
7. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, (6) si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.(6)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.