Legge regionale 27 aprile 2023, n. 20
Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 5 maggio 2023
Art. 3
Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività
1. È istituito l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.
2. L’elenco è gestito tramite il sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”).
3. L’operatore di agricoltura sociale, per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o dal possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). (1)
4. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti adempimenti:
a) presentazione di una dichiarazione unica aziendale (DUA);
b) presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. La DUA è presentata tramite il sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
6 . Nella SCIA sono dichiarati i requisiti per lo svolgimento dell’attività secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all’articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all’articolo 7.
7. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l’unità tecnico economica (UTE) di riferimento, mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR). Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.
8. Gli operatori di agricoltura sociale possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più attività di agricoltura sociale di cui all’articolo 1, comma 3.
9. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche con carattere stagionale. L’attività può essere sospesa tramite presentazione di apposita comunicazione al SUAP. Nel caso di sospensione per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio, l’attività si considera cessata con conseguente cancellazione dall’elenco regionale. Per riprendere l’esercizio delle attività deve essere presentata nuovamente la DUA di cui al comma 5 e la SCIA di cui al comma 6.
10. Il regolamento di cui all’articolo 7 definisce le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali di cui al comma 3 e le modalità per l’iscrizione nell’elenco e per i successivi controlli.
11. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, con delibera, definisce lo standard professionale e formativo dei percorsi formativi di cui al comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.