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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art.7
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, è autorizzata la spesa massima di euro 25.000.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 12.000.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte come segue:
- per euro 5.910.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
- per euro 5.910.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
- per euro 180.000,00, relativi ai costi di gestione di cui all’articolo 5, comma 7 (6)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

, con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026 per competenza e cassa, di uguale importo:
Anno 2024
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 37.000.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 31.090.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 5.910.000,00.
3 bis. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con variazione al bilancio di previsione saranno acquisite le ulteriori risorse vincolate definite nell’ambito degli accordi o convenzioni sottoscritti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, con relativa integrazione degli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile” Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” del bilancio regionale. (7)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

3 ter. I costi di gestione delle ulteriori risorse che possono affluire al Fondo ai sensi dell’articolo 5, comma 8, sono stimati in euro 174.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti' del bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024. (7)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

3 quater. Ai fini della copertura dei costi di cui al comma 3 ter, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2024
- in diminuzione Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 174.000,00;
- in aumento Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” Titolo 1 “Spese correnti” per euro 174.000,00. (7)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4.

4. Dall’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.