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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 6
Assenze degli operatori commerciali su aree pubbliche
1. Non sono conteggiate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 127, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), le assenze effettuate nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023:
a) dagli operatori commerciali su aree pubbliche aventi la sede della propria impresa nel territorio di uno dei comuni elencati nell’allegato A dell’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall’ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, che non hanno potuto esercitare l’attività a causa della perdita delle merci e/o degli automezzi;
b) dagli operatori commerciali su aree pubbliche aventi la sede della propria impresa nel territorio di uno dei comuni elencati nell’allegato A dell’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dalla ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, che non hanno potuto raggiungere mercati, fiere o posteggi isolati a causa degli eventi di cui alla presente legge;
c) dagli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di posteggi in uno dei comuni elencati nell’allegato A all’ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall’ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108, che non hanno potuto raggiungere il mercato, la fiera o il posteggio isolato a causa degli eventi alluvionali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.