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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 5
Contributo straordinario per le attività economiche e produttive extra-agricole (5)

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi di cui alla presente legge, che operano nei territori indicati all’articolo 2, è costituito un fondo straordinario denominato “Fondo emergenza calamità”, di seguito definito “Fondo”, nei limiti della spesa massima di euro 12.000.000,00 per l’anno 2024 a valere sulle risorse stanziate dalla Regione Toscana.
2. Le risorse di cui al comma 1, al netto dei costi di gestione di cui al comma 7, sono destinate secondo la seguente articolazione:
a) euro 5.910.000,00 per la concessione di:
1) contributo a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti concessi da soggetti finanziatori, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese danneggiate;
2) ristori per danni subiti dalle imprese a seguito degli eventi di cui alla presente legge.
b) euro 5.910.000,00 per la concessione di:
1) contributo a fondo perduto per acquisto di attivi materiali ed immateriali finalizzato a sostenere le spese, i costi e gli investimenti non rientranti tra gli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali. Non sono ammessi investimenti iniziali per nuove attività.
3. Il Fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ai liberi professionisti che, alla data del 2 novembre 2023:
a) risultino attivi, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subìto danni durante l’esercizio della propria attività nei comuni di cui all’articolo 2;
b) siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese.
4. Il Fondo opera in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità operative di funzionamento del Fondo, in conformità alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e tipologie di interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
6. La gestione del Fondo è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.).
7. Sul Fondo, come quantificato al comma 1, gravano i relativi costi di gestione, fino ad un massimo di euro 180.000,00, pari alla quota dell’1,5 per cento della sua dotazione finanziaria.
8. Al Fondo possono affluire ulteriori risorse espressamente destinate da enti pubblici, fondazioni bancarie, istituti di credito, intermediari finanziari, soggetti privati, da suddividere tra gli interventi di cui al comma 2, sulla base di specifici accordi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.