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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art.4
Contributo straordinario per i nuclei familiari
1. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di euro 25 milioni per il 2024, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino ovvero alla sostituzione (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui alla presente legge, (3)

Parole soppresse con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare.
1 bis. A favore dei nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a bis), la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di cui al comma 1, con un contributo straordinario forfettario finalizzato al ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti dagli eventi di cui alla presente legge, fino a un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. (4)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

1 ter. Ove sugli immobili vi sia, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, il beneficiario del contributo può essere anche il soggetto titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario. (4)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

2. Ai fini dell’ammissibilità al contributo di cui ai commi 1 e 1 bis (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

, i medesimi nuclei familiari devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura attivata sul portale della Regione.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 1 bis (2)

Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

, è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti nazionali (3)

Parole soppresse con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

.
3 bis. Il contributo, nella misura massima di euro 3.000,00, è assegnabile una sola volta ad ogni nucleo familiare, anche se la domanda è stata presentata, ai sensi dei commi 1 e 1 bis, per più tipologie di beni danneggiati o distrutti. (4)

Comma inserito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2.

4. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, i termini della procedura nonché le condizioni di assegnazione in relazione ai danni subiti a seguito dell’evento, di erogazione dei contributi medesimi e quelle di rendicontazione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.