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Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 3
Misure finanziarie
1. La Regione Toscana è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 37 milioni, a promuovere misure straordinarie di sostegno, nei territori di cui all’articolo 2, a favore:
a) dei nuclei familiari che, alla data del 2 novembre 2023, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge, tenendo conto anche di situazioni di fragilità economica e sociale dei nuclei familiari stessi;
a bis) dei nuclei familiari che, alla data del 2 novembre 2023, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge; (1)

Lettera inserita con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 1.

b) delle attività economiche e produttive extra-agricole che operano nei medesimi territori.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2024, n. 6, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.