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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021);


Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022);


Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024);


Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”);


Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);


Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 13 dicembre 2023;


Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 18 dicembre 2023;


Visti i pareri favorevoli delle Commissioni consiliari permanenti: Quarta espresso nella seduta del 15 dicembre 2023, Seconda, Terza e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 18 dicembre 2023.


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale non ha potuto modificare la presente legge in coerenza con il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali stante la mancanza, in esso, di puntuali proposte di modica all’articolato;


Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):


2. I recenti eventi alluvionali e la necessità di garantire la migliore tenuta del bilancio, rendono necessario un incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF degli ultimi scaglioni mantenendo invariate le aliquote degli scaglioni per i redditi più bassi;

Per quanto concerne il capo II (Disposizioni di carattere finanziario):


3. È necessario prorogare la scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis della l.r. 45/1997 in quanto le procedure per la dismissione del ramo di azienda di Sestalab e la conseguente trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.Svig) s.c.r.l. quale soggetto “in house” della Regione Toscana, si sono rivelate più lunghe e complesse di quanto previsto;


4. È necessario il rifinanziamento della l.r. 32/2009 per il prossimo triennio di programmazione di bilancio, per mettere in atto un piano di interventi finalizzato al perseguimento degli obiettivi di legge previsti e che garantisca la continuità nell’attuazione degli interventi a ciò finalizzati, anche in riferimento al Progetto “Spesa per Tutti” in ragione delle finalità sociali e solidaristiche del progetto, per cui si ottengono prezzi di favore per determinati beni di prima necessità;


5. È opportuno consentire ai comuni in situazione di maggior disagio l’accesso al contributo di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 allineando il requisito a quello, peraltro connesso, delle unioni di comuni;


6. È opportuno un contributo straordinario al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza favorendone l’attivazione da parte delle unioni di comuni;

7. È necessario rimodulare gli stanziamenti per una serie di contributi, in particolare per interventi su viabilità regionale e locale, edifici pubblici di pregio culturale, o altre infrastrutture pubbliche, al fine di adeguare l’esigibilità della spesa a variazioni dei cronoprogrammi delle rispettive opere, per motivi non riferibili alla Regione e ad essa segnalati dagli enti locali beneficiari o dai soggetti attuatori;


8. La situazione di emergenza correlata agli eventi alluvionali del novembre 2023 ha impegnato le amministrazioni comunali interessate da tali eventi calamitosi a fronteggiare, con interventi urgenti, la grave situazione, di fatto impedendo lo svolgimento delle funzioni relative alla redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. È pertanto necessario prevedere la proroga fino al 31 marzo 2024 dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche contenute nei piani operativi e dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici;


9. È necessario prevedere anche per il triennio 2024 – 2026 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati;


10. È opportuno prolungare il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere e contrasto alle discriminazioni anche per il triennio 2024 – 2026;


11. È opportuno un incremento del finanziamento degli interventi per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili di cui alla l.r. 73/2018 , destinando parte del finanziamento alle iniziative di riqualificazione dei centri commerciali naturali;


12. È opportuno autorizzare la Provincia di Siena ad utilizzare risorse, già erogate dalla Regione prima del 2016, originariamente destinate alla realizzazione della variante alla SR 2 Cassia in località Monteroni–Monsindoli, per interventi relativi alla nuova variante alla SRT 429 nel tratto di competenza;


13. È necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello anche nell'annualità 2024;


14. È opportuno destinare al contributo straordinario, già previsto in favore dell’Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana centro dall’articolo 14 della l.r. 79/2019 per finanziare le attività della Polizia municipale pratese in ordine ai controlli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un ulteriore importo per gli anni 2024 e 2025;


15. È opportuno il rifinanziamento, con allocazione delle risorse dal 2025 al 2044, della misura di sostegno alla realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana;


16. È confermata la necessità, per la comunità elbana, di fruire del servizio della continuità territoriale, finanziando tale attività anche per l’anno 2026;


17. È necessario reintegrare la dotazione del fondo per sostenere gli enti locali nella realizzazione di interventi di edilizia scolastica che hanno subìto un incremento dei costi dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime;


18. A seguito della volontà dell’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA) di abbandonare il progetto di lavori sull’area “ex Meccanotessile” quale nuova sede, stante l’eccessiva onerosità degli stessi, si rende necessaria per il recupero al bilancio degli stanziamenti regionali l’abrogazione del relativo articolo di legge;


19. Per fare fronte ad alcune situazioni amministrative e agevolare l’ordinato svolgimento delle procedure, è opportuno prorogare dei termini per la rendicontazione di finanziamenti erogati dalla Regione;


20. È necessario abrogare l’articolo 2 della l.r. 44/2022 sul subentro della Regione nella proprietà degli immobili della società Terme di Casciana S,p.A. in liquidazione, in particolare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 110/2023 e dei rilievi, sulla scorta di quella, mossi alla Regione Toscana dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;


21. È necessario modificare l’articolo 5 della l.r. 44/2022 eliminando le parti relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, per recuperare spazi a nuovo debito regionale e finanziare interventi immediatamente cantierabili, fermo restando l’interesse della Regione alla realizzazione del raddoppio, oggetto da molti anni di una serie di aggiornamenti che ne hanno prorogato le previsioni di avvio e conclusione;


22. È necessario rimodulare sull’esercizio 2024 lo stanziamento della l.r. 48/2022 per la proposta irrevocabile di acquisto, da parte di Regione Toscana, di tre immobili del complesso termale di Montecatini, a seguito dei tempi dettati nella sentenza di omologa del concordato 45/2023, che renderanno possibile l’alienazione degli immobili solo dal 2024;


23. È opportuno razionalizzare il tracciato oggetto dell’intervento come originariamente disciplinato, prevedendo di realizzare una circonvallazione tangenziale al centro abitato di San Marcello pistoiese nel Comune di San Marcello Piteglio;


24. È necessario riformulare la disposizione che finanzia interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Faella, in Comune di Castelfranco Piandiscò, dovuto agli eventi alluvionali del Borro di Rantigioni, per la corretta individuazione del soggetto attuatore, Unione di comuni del Pratomagno, e rimodulazione della spesa per garantirne l’esigibilità;


Per quanto concerne il capo III (Disposizioni finali):


25. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 77/2012
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituita dalla seguente:
c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;
”.
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48
(Legge di stabilità per l’anno 2024), sono stimate in
euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 10.000.000,00 per l’anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assi-milati" del Titolo 1 "Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi desti-nati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 – 2026 e successivi.
”.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 2
Deroga alla disciplina relativa all’attribuzione delle risorse geotermiche Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 45/1997
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole: “
fino e non oltre il 31 dicembre 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
non oltre il 31 dicembre 2024
”.
Art. 3
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 32/2009
1. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:
2 sexies. Per il programma pluriennale di cui all’articolo 3 ed il progetto di cui all’articolo 3 bis è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 385.000,00, di cui euro 84.000,00 per l’anno 2024, euro 101.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
”.
Art. 4
Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: “
e 4)
” sono sostituite dalle seguenti: “
4), 4. bis)
”.
Art. 5
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Alla fine del numero 2 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “
a decorrere dall’anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l’adozione dei pareri, sia la costituzione dell’ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
”.
4. bis) Centrale unica di committenza.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
4 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 20.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo della funzione relativa alla Centrale unica di committenza. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.
”.
Art. 6
Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione. Modifiche all’articolo 98 bis della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 98 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
3 bis. Se non diversamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento o da accordi sottoscritti in sede di Conferenza unificata, qualora una modifica normativa o un atto
amministrativo regionale comporti un adeguamento della modulistica unica standardizzata regionale, la Regione provvede all’aggiornamento entro trenta giorni dall’entrata in vigore della modifica normativa o dall’emanazione dell’atto amministrativo. Gli enti locali sono tenuti alla messa in uso e alla pubblicazione della modulistica unica aggiornata entro il termine stabilito, in relazione alla portata e alla complessità dell’aggiornamento, dall’atto regionale di approvazione. Il termine non può comunque essere superiore a trenta giorni dalla data di approvazione dell’atto.
”.
Art. 7
Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 7 undecies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 duodecies. Nell’anno 2024, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, la funzione di Centrale unica di committenza è considerata se attivata entro la data del 1° luglio 2024, e se l’unione alla medesima data risulta qualificata per tale funzione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
”.
Art. 8
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 27/2012
1. Il comma 5 bis dell’articolo 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è sostituito dal seguente:
5 bis. A decorrere dall’anno 2022, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 2 bis, è autorizzata la spesa:
a) di euro 260.000,00 per l’anno 2022 e di euro 400.000,00 per l’anno 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022 e 2023;
b) di euro 100.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 9
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all’articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Il comma 2 bis dell’articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013). è sostituito dal seguente:
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
”.
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2 bis, fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, si fa fronte:
a) per euro 7.000.000,00 per l’anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026;
b) ai sensi dell’
articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo di euro 8.000.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio, nel limite del ricorso all’indebitamento.
”.
Art. 10
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023. Inserimento dell’articolo 252 quinquies nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 252 quater della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
Art. 252 quinquies Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023
1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all’
articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
(Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), sono prorogati al 31 marzo 2024 per i comuni in stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023.
”.
Art. 11
Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), dopo le parole: “
al 2023
,” sono aggiunte le seguenti: “
nonché fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, euro 60.600,00 per l’anno 2025 ed euro 120.000,00 per l’anno 2026,
”.
b quater) fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, euro 60.600,00 per l’anno 2025 ed euro 120.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
”.
Art. 12
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
1.Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla
legge regionale 16 novembre 2007, n. 59
(Norme contro la violenza di genere) e per le attività inerenti alla
legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
(Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), al fine di realizzare tutte le iniziative utili a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime, la Giunta regionale destina fino a un massimo di:
a) euro 605.000,00 per l’anno 2018;
b) euro 605.000,00 per l’anno 2019;
c)euro 205.000,00 per l’anno 2020;
d) euro 310.000,00 per l’anno 2021;
e) euro 205.000,00 per l’anno 2022;
f) euro 225.000,00 per l’anno 2023;
g) euro 50.353,47 per l’anno 2024;
h) euro 111.043,73 per l’anno 2025;
i) euro 219.888,57 per l’anno 2026.”.
“c ter) fino ad un massimo di euro 381.285,77 per il triennio 2024 – 2026, di cui euro 50.353,47 per l’anno 2024, euro 111.043,73 per l’anno 2025 ed euro 219.888,57 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi
per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
”.
Art. 13
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 la parola: “
77.380.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
77.300.000,00
” e la parola: “
2025
” è sostituita dalla seguente: “
2026
”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
nel triennio 2022 – 2024
” sono sostitute dalle seguenti: “
negli anni dal 2022 al 2025
”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
nell’anno 2023 e di euro 80.000,00
” sono soppresse.
4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 le parole: “
2023 – 2025
” sono sostitute dalle seguenti: “
2024 – 2026
”.
5. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per la spesa di cui al comma 1, lettera a):
1) per l’importo di euro 754.534,18 per l’anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
2) per l’importo di euro 1.548.739,61 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
3) fino all’importo massimo di euro 2.291.726,21 per l’anno 2024 ed euro 2.605.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l’importo massimo di euro 16.000.000,00 per l’anno 2024, di euro 24.000.000,00 per l’anno 2025 e di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
”.
Art. 14
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), la parola: “
900.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.691.358,61
”.
2. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 la parola: “
3.092.686,22
” è sostituita dalla seguente: “
5.884.044, 83
”.
c bis) per euro 592.686,22 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
”.
c ter) per euro 3.691.358,61 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 15
Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 le parole: “
l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2024
”, e le parole: “
2022 – 2024, annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024 – 2026, annualità 2024
”.
Art. 16
Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 65/2019
2. comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 65/2019
l’anno 2023
l’anno 2024
2022 – 2024, annualità 2023
2024 – 2026, annualità 2024
Art. 17
Interventi sulla viabilità connessa alla SS 2 Cassia. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 65/2019
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 65/2019 è aggiunto il seguente:
2 bis. Con riferimento alla consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena all’ANAS per il completamento dei lavori di cui al comma 1, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese potranno essere utilizzate dalla medesima Provincia, fino ad un importo massimo di euro 1.600.000,00, per la realizzazione di interventi di ripristino e manutenzione straordinaria sulla strada regionale n. 429, nel tratto di competenza della Provincia di Siena ai sensi dell’
articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
), previa deliberazione della Giunta Regionale che individui le modalità di utilizzo correlate alle tratte stradali su cui intervenire, su proposta tecnico operativa della Provincia, comprensiva di relativo cronoprogramma.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 34 della l.r. 65/2019 è aggiunto il seguente:
2 ter. Le risorse regionali non utilizzate dalla Provincia di Siena, ovvero non spese per lavori entro tre anni dalla data della delibera di cui al comma 2 bis, sono comunque restituite alla Regione Toscana.
”.
Art. 18
Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 79/2019
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020), sono aggiunte le parole: “
, nonché fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro
1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
2 ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.023.766,40 per l’anno 2024, euro 1.037.869,60 per l’anno 2025 ed euro 1.120.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
”.
Art. 19
Contributo all’Azienda USL Toscana centro per il supporto all’attività di vigilanza nell’ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell’area Toscana centro. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 , dopo le parole: “
al 2023
” sono inserite le seguenti: “
, e di euro 42.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.500,00 per l’anno 2025,
”.
2. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 14 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 42.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.500,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 20
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021), le parole: “
nel biennio 2022 – 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
negli anni dal 2022 al 2025
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b) fino ad un massimo di euro 960.000,00 per l’anno 2024 e fino ad un massimo di euro 1.440.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 21
Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi. Contributi. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2021
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), la parola: “
annualmente
” è soppressa
Art. 22
Contributi a decorrere dal 2025. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 11/2021 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Contributi a decorrere dal 2025
1. A decorrere dal 2025 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nella annualità 2024, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino ad un importo massimo annuo di euro 1.000.000,00.
”.
Art. 23
Requisiti per l’accesso ai contributi. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2021
Art. 24
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 11/2021
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 11/2021 è aggiunto il seguente:
Art. 6 bis Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 e 2026.
2. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 25
Interventi straordinari per la riqualificazione della viabilità del Pratomagno. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 54/2021
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022), è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per il 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2023, annualità 2022;
b) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024
.”.
Art. 26
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 54/2021
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è inserito il seguente:
1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per l’anno 2026, fino a un massimo di euro 1.300.000,00, previo aggiornamento dell’accordo di cui al medesimo comma 1.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 54/2021 è aggiunto il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026.
”.
Art. 27
Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 54/2021
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituita dalla seguente: “
Fondo per sostenere gli enti locali rispetto all’incremento dei costi in edilizia scolastica
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 la parola: “
2.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.000.000,00
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
2. Possono accedere al fondo gli enti locali che dimostrano un incremento dei costi derivato dall’aumento dei prezzi delle voci presenti nei quadri economici dei progetti esecutivi degli interventi.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
3. Il fondo finanzia dal sessantacinque al novanta per cento della differenza tra quanto previsto dal progetto esecutivo e l’effettivo costo per portare a termine la realizzazione dell’intervento. Sono inoltre finanziabili i maggiori costi derivati da adeguamenti progettuali legati ad aggiornamenti normativi.
”.
6. Nell’alinea del comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 54/2021 la parola: “
2.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
3.000.000,00
”.
b bis) per euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 28
Contributo straordinario all’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA). Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 54/2021
1. L’articolo 18 della l.r. 54/2021 è abrogato.
Art. 29
Contributo straordinario al Comune di Fivizzano. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024), le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel biennio 2024 – 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.100.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025
.”.
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Stazzema. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2022
b) fino ad un massimo di euro 1.900.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 31
Contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria presso il Comune di Bucine. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2022 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”, e le parole “
all’interno della
” sono sostituite dalle seguenti: “
che interessano anche una
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra
la Regione, il Comune di Bucine, con funzione di stazione appaltante, e gli altri enti eventualmente interessati, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 16/2022 le parole: “
l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2024
” e le parole: “
2022 – 2024, annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024 – 2026, annualità 2024
”.
Art. 32
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/2022 le parole: “
a valere sull’annualità 2023 ed euro 1.500.000,00 a valere sull’annualità 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 33
Contributo straordinario per il ripristino di immobili privati danneggiati dal sisma del 9 dicembre 2019 nel Comune di Barberino di Mugello. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 40/2022
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024); è aggiunto il seguente periodo: “
Il termine per la rendicontazione del Comune di Barberino di Mugello alla Regione è il 31 dicembre 2024.
”.
Art. 34
Disposizioni sulla Tenuta di Suvignano e modifiche alla l.r. 44/2021 . Modifiche all’articolo 1 della l.r. 44/2022
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), le parole: “
31 dicembre 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 gennaio 2024
”.
Art. 35
Subentro nella proprietà degli immobili della società Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione. Abrogazione dell’articolo 2 della l.r. 44/2022
1. L’articolo 2 della l.r. 44/2022 è abrogato.
Art. 36
Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 5 della l.r. 44/2022
1. Nella rubrica dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 le parole: “
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 le parole: “
opere relative al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e alle
” sono soppresse, e la parola: “
200.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
18.900.000,00
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa complessiva fino ad un massimo di euro 18.900.000,00 nel biennio 2023 – 2024, cui si fa fronte come segue:
a) per euro 1.900.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
b) per euro 17.000.000,00 per l’anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 37
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 44/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 20.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
5. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 120.000.000,00 nel triennio 2027 – 2029, di cui euro 60.000.000,00 per l’anno 2027 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all’indebitamento.
”.
Art. 38
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 le parole: “
2024 – 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2025 – 2026
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 , le parole: “
1.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 4.361.539,20 per l’anno 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 4.361.539,20 per l’anno 2026
”, e le parole: “
2023 – 2025, annualità 2024 e 2025
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024 – 2026, annualità 2025 e 2026
”.
Art. 39
Contributo straordinario per interventi di adeguamento funzionale della viabilità verso la Grotta del Vento. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 44/2022 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 44/2022 le parole: “
l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’anno 2024
” e le parole: “
2023 – 2025, annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024 – 2026, annualità 2024
”.
Art. 40
Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2022
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 le parole: “
euro 150.000,00 per l’anno 2023 ed euro 550.000,00 per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025
”.
3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è aggiunto il seguente periodo: “
, con termine per la rendicontazione da parte della Provincia alla Regione 31 dicembre 2024
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 03 “Edilizia scolastica (solo per le Regioni)”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
a) le parole “
b),
” sono soppresse;
b) la parola “
1.050.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
750.000,00
”;
c) la parola “
400.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
100.000,00
”.
Art. 41
Contributo straordinario al Comune di Poppi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 44/2022 , le parole: “
800.000,00, di cui 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 600.000,00 per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 44/2002 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 900.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025
.”.
Art. 42
Contributo straordinario al Comune di Subbiano. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 44/2022
1. comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 44/2022
130.000,00 nell’anno 2023 e di euro 20.000,00
150.000,00
2. comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 44/2022
130.000,00 per l’anno 2023, e di euro 20.000,00
150.000,00
2023 – 2025, annualità 2023 e
2024 – 2026, annualità
Art. 43
Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 44/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
1. Per la ristrutturazione o nuova realizzazione degli uffici comunali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di San Casciano in Val di Pesa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo euro 800.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 44
Contributo straordinario al Comune di Pistoia. Abrogazione dell’articolo 29 della l.r. 44/2022
1. L’articolo 29 della l.r. 44/2022 è abrogato.
Art. 45
Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 48/2022
1. L’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”), è sostituito dal seguente:
Art. 2 Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto con la presente legge è autorizzata la spesa fino ad un
massimo di euro 16.400.000,00 per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 46
Disposizioni per agevolare l’erogazione di servizi di sanità territoriale per il territorio pratese. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/2023
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), è sostituito dal seguente:
3. La Regione concorre al finanziamento degli eventuali oneri di natura straordinaria, anche fiscali, a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione al contratto di cui al comma 2, nel limite massimo di 300.000,00 euro per l’anno 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 47
Contributo straordinario al Comune di Pistoia per l’intervento di restauro e di ripristino filologico e tipologico del Teatro Manzoni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 25/2023 le parole: “
1.500.000,00 per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 48
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per le opere complementari all’intervento di restauro del Teatro Garibaldi. Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 40/2022 . Modifiche all’articolo 34 della l.r. 25/2023
1. Il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, per sostenere le opere complementari all’intervento di restauro del Teatro Garibaldi.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 650.000,00, di cui euro 450.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
Art. 49
Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 25/2023 dopo le parole: “
di una variante fra la località Campo Tizzoro nel Comune di San Marcello Piteglio e la località Cireglio nel Comune di Pistoia,
” sono aggiunte le seguenti: “
al fine di velocizzare anche il collegamento tra la piana e la montagna pistoiese, e
”.
Art. 50
Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 25/2023
1. L’articolo 44 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
Art. 44 Contributo straordinario all’Unione dei comuni del Pratomagno per la realizzazione di
interventi di mitigazione del rischio idraulico
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Unione dei comuni del Pratomagno un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2024, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, frazione di Faella.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e l’Unione dei comuni del Pratomagno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 nell’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.
”.
Art. 51
Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 , le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2025
,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
”.
Art. 52
Contributo straordinario a favore della parrocchia di San Silvestro per interventi di ripristino post sisma della chiesa di Santa Maria a Vigesimo nel Comune di Barberino di Mugello. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 42/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025), le parole: “
per l’anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
, di cui euro 154.000,00 per l’anno 2024 ed euro 196.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 154.000,00 per l’anno 2024 ed euro 196.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025
.”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 53
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 10, 17, 21, 23, 33, 34, 49, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2024 – 2026 nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026).
Art. 54
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.