Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48
Legge di stabilità per l’anno 2024.
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023
Art. 6
Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione. Modifiche all’articolo 98 bis della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 98 bis della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Se non diversamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento o da accordi sottoscritti in sede di Conferenza unificata, qualora una modifica normativa o un atto
amministrativo regionale comporti un adeguamento della modulistica unica standardizzata regionale, la Regione provvede all’aggiornamento entro trenta giorni dall’entrata in vigore della modifica normativa o dall’emanazione dell’atto amministrativo. Gli enti locali sono tenuti alla messa in uso e alla pubblicazione della modulistica unica aggiornata entro il termine stabilito, in relazione alla portata e alla complessità dell’aggiornamento, dall’atto regionale di approvazione. Il termine non può comunque essere superiore a trenta giorni dalla data di approvazione dell’atto.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.