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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 37
Interventi sul porto di Livorno e modifiche alla l.r. 86/2014 . Modifiche all’articolo 6 della l.r. 44/2022
1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 20.000.000,00 per l’anno 2024 e di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
5. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 6, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 120.000.000,00 nel triennio 2027 – 2029, di cui euro 60.000.000,00 per l’anno 2027 ed euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si fa fronte con legge di bilancio, mediante ricorso all’indebitamento.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite dalla l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.