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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 12
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
1.Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla
legge regionale 16 novembre 2007, n. 59
(Norme contro la violenza di genere) e per le attività inerenti alla
legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
(Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), al fine di realizzare tutte le iniziative utili a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime, la Giunta regionale destina fino a un massimo di:
a) euro 605.000,00 per l’anno 2018;
b) euro 605.000,00 per l’anno 2019;
c)euro 205.000,00 per l’anno 2020;
d) euro 310.000,00 per l’anno 2021;
e) euro 205.000,00 per l’anno 2022;
f) euro 225.000,00 per l’anno 2023;
g) euro 50.353,47 per l’anno 2024;
h) euro 111.043,73 per l’anno 2025;
i) euro 219.888,57 per l’anno 2026.”.
“c ter) fino ad un massimo di euro 381.285,77 per il triennio 2024 – 2026, di cui euro 50.353,47 per l’anno 2024, euro 111.043,73 per l’anno 2025 ed euro 219.888,57 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi
per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
”.

Note del Redattore:

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Come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “... si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”, e le parole: “del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.