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Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48

Legge di stabilità per l’anno 2024.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2023

Art. 1
Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 77/2012
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituita dalla seguente:
c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;
”.
d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48
(Legge di stabilità per l’anno 2024), sono stimate in
euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 10.000.000,00 per l’anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assi-milati" del Titolo 1 "Entrate correnti
di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi desti-nati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 – 2026 e successivi.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite dalla l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.