Menù di navigazione

Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art. 17
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizioni 2022 e 2023.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 40/2022 le parole: “dell’iniziativa dell’edizione 2022” sono sostituite dalle seguenti: “delle rispettive edizioni”.
3. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 40/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.