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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art. 48
Contributo straordinario al Comune di Borgo a Mozzano per gli interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Borgo a Mozzano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 190.000,00 per l’anno 2024 ed euro 110.000,00 per l’anno 2025 (12)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 46.

per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Borgo a Mozzano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 190.000,00 per l’anno 2024 ed euro 110.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 190.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024;
b) fino a un massimo di euro 110.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (13)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 46.


Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 52 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 45 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 45 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 46 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 46 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 52 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 53 .

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 54 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.