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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023

Art. 3
Personale. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 23/2012
1. L’articolo 19 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Personale
1. Il personale assegnato all’Autorità appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.
2. Il fabbisogno di personale è determinato ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), su proposta del segretario generale.
3. Per l'esercizio della funzione di gestione delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali e previa stipula di apposite convenzioni, l'Autorità può avvalersi degli uffici dei Comuni di Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell'Elba.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.