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Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 46

Disposizioni in materia di personale dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 22 dicembre 2023

Art. 5
Fondo salario accessorio
1. A far data dal trasferimento del personale nei termini di cui all’articolo 4, comma 1, le risorse del fondo per la retribuzione accessoria del personale dell’APR di cui all’articolo 67 del CCNL Funzioni locali, triennio 2016 – 2018 confluiscono stabilmente per l’intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'APR riduce stabilmente le risorse anzidette presenti nel relativo fondo del medesimo importo complessivo.
2. Nei termini di cui al comma 1, il fondo per la retribuzione accessoria del personale del comparto della Regione è incrementato delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’APR nell’anno 2016, nel limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.