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Legge regionale 29 novembre 2023, n. 45

Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 13 dicembre 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione del citato articolo 25 della l.r. 41/2005 ;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 giugno 2023;


Considerato quanto segue:


1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;


2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente, anche al fine di inserire in legge alcuni chiarimenti procedurali, prendendo atto, nel contempo, di alcune prassi consolidatesi sul territorio;


3. Nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale, nonché di migliorare alcuni aspetti che, nella prassi applicativa, sono risultati problematici relativamente al rapporto fra comuni e Regione, sono introdotti i seguenti cambiamenti:


a) si chiarisce che il regolamento attuativo della l.r. 82/2009 definisce i requisiti generali di accreditamento, sia per le strutture, sia per i servizi, fatta eccezione per gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti specifici;


b) si introduce un compenso da erogare ai valutatori che fanno parte del Gruppo tecnico regionale di valutazione, ai sensi dell’articolo 3 ter della l.r. 82/2009 , di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell’effettuazione dei controlli sulle strutture e la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal d.p.g.r. 86/R/2020;


c) si consente alla Giunta regionale di segnalare al comune competente le eventuali anomalie che l'ufficio regionale dovesse riscontrare sull'autorizzazione, con l'invito ad effettuare tutte le necessarie verifiche, nel rispetto sia dei rispettivi ruoli, sia del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;


d) si chiarisce che alla nuova autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), deve necessariamente seguire nuova istanza di accreditamento;


e) si introduce una nuova causa di decadenza, qualora la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti per inattività protrattasi per un anno;


f) si introduce, anche per l’operatore individuale, la possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti, a meno che, in coerenza con le norme in materia di dichiarazioni sostitutive, ciò non sia possibile: nel primo caso l’accreditamento decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nel secondo caso decorre a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall’Sito esternoarticolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);


g) si elimina l’obbligo di trasmissione al competente ufficio regionale degli elenchi dei servizi accreditati, in coerenza con la funzione prettamente comunale di gestione delle informazioni contenute nei rispettivi elenchi degli erogatori;


h) si rende necessario procedere all’eliminazione della previsione in base alla quale, in sede di controllo sui servizi di natura socio sanitaria, il comune deve richiedere parere all'azienda unità sanitaria locale in quanto la relativa procedura, priva di motivazione e per questa ragione mai attivata, si pone in contrasto con la competenza dei comuni in tale ambito;


Approva la presente legge


Art. 1
Requisiti per l’accreditamento. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 82/2009
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è sostituito dal seguente:
4. Il regolamento di cui all'articolo 11 definisce i requisiti generali di accreditamento, distinti per tipologia di struttura e di servizio, esclusi gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti di cui al comma 5.
”.
Art. 2
Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Sostituzione dell’articolo 3 ter della l.r. 82/2009
1. L'articolo 3 ter della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 ter - Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato
1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale dei valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, e del loro coordinatore.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. I valutatori di cui al comma 1 sono esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei valutatori, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo tecnico.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. Ai valutatori spetta un compenso per l’attività di valutazione ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina importi, criteri e modalità di erogazione dell’indennità, dei compensi e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6; l'importo dell’indennità e dei compensi è determinato tenendo conto della complessità dell'attività, dell'impegno richiesto e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 3
Accreditamento delle strutture. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 82/2009
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
4 bis. Qualora la Giunta regionale riscontri irregolarità relative all’autorizzazione, le segnala al comune competente, invitandolo ad effettuare le opportune verifiche.
”.
2 . Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:
5 bis. Qualora la struttura sia nuovamente autorizzata a seguito del trasferimento in altra sede o di modifica della tipologia di servizio erogato, sebbene già accreditata, è tenuta a richiedere nuovo accreditamento con le modalità di cui al comma 2.
”.
Art. 4
Decadenza delle strutture. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 82/2009
d bis) la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti a causa di inattività protrattasi per un anno.
”.
Art. 5
Accreditamento dei servizi. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 82/2009
1. L'articolo 7 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Accreditamento dei servizi
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, tramite il loro rappresentante legale, presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona al comune nel cui territorio hanno la sede operativa; l’istanza è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
2. Gli operatori individuali presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al comune presso il quale sono domiciliati; l’istanza, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
3. Gli operatori individuali, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, sono accreditati:
a) a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
b) a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall’Sito esternoarticolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "Vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
5. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.
”.
Art. 6
Attività di controllo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 82/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 82/2009 le parole: “
Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.
”, sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 82/2009 le parole: “
ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria
”, sono soppresse.
Art. 7
Processi informativi e diffusione dei dati. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 82/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 82/2009 le parole: “
degli elenchi di cui agli articoli 4 e 7
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’elenco di cui all’articolo 4
”.
Art. 8
Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 82/2009 le parole: “
, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 7, comma 4
”, sono soppresse.
Art. 9
Norma transitoria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 82/2009
1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 82/2009 le parole: “
acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria,
”, sono soppresse.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), derivanti dall’articolo 2 della presente legge, per la sola parte relativa al compenso dei valutatori, stimati in euro 48.000,00 per l’anno 2023 ed euro 218.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte rispettivamente:
- per euro 40.500,00 per l’anno 2023, per euro 181.300,00 per l’annualità 2024 e per euro 180.700,00 per l’annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025;
- per euro 4.500,00 per l’anno 2023, per euro 23.700,00 per l’annualità 2024 e per euro 24.300,00 per l’annualità 2025, con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025;
- per euro 3.000,00 per l’anno 2023 ed euro 13.500,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.