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Legge regionale 29 novembre 2023, n. 45

Riordino del sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 13 dicembre 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 25;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), approvata in attuazione del citato articolo 25 della l.r. 41/2005 ;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 giugno 2023;


Considerato quanto segue:


1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;


2. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente, anche al fine di inserire in legge alcuni chiarimenti procedurali, prendendo atto, nel contempo, di alcune prassi consolidatesi sul territorio;


3. Nell'ottica sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale, nonché di migliorare alcuni aspetti che, nella prassi applicativa, sono risultati problematici relativamente al rapporto fra comuni e Regione, sono introdotti i seguenti cambiamenti:


a) si chiarisce che il regolamento attuativo della l.r. 82/2009 definisce i requisiti generali di accreditamento, sia per le strutture, sia per i servizi, fatta eccezione per gli operatori individuali, tenuti al possesso dei soli requisiti specifici;


b) si introduce un compenso da erogare ai valutatori che fanno parte del Gruppo tecnico regionale di valutazione, ai sensi dell’articolo 3 ter della l.r. 82/2009 , di cui si avvale la Giunta regionale ai fini dell’effettuazione dei controlli sulle strutture e la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal d.p.g.r. 86/R/2020;


c) si consente alla Giunta regionale di segnalare al comune competente le eventuali anomalie che l'ufficio regionale dovesse riscontrare sull'autorizzazione, con l'invito ad effettuare tutte le necessarie verifiche, nel rispetto sia dei rispettivi ruoli, sia del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;


d) si chiarisce che alla nuova autorizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), deve necessariamente seguire nuova istanza di accreditamento;


e) si introduce una nuova causa di decadenza, qualora la struttura non sia in grado di effettuare la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti per inattività protrattasi per un anno;


f) si introduce, anche per l’operatore individuale, la possibilità di presentare dichiarazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti, a meno che, in coerenza con le norme in materia di dichiarazioni sostitutive, ciò non sia possibile: nel primo caso l’accreditamento decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nel secondo caso decorre a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall’Sito esternoarticolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);


g) si elimina l’obbligo di trasmissione al competente ufficio regionale degli elenchi dei servizi accreditati, in coerenza con la funzione prettamente comunale di gestione delle informazioni contenute nei rispettivi elenchi degli erogatori;


h) si rende necessario procedere all’eliminazione della previsione in base alla quale, in sede di controllo sui servizi di natura socio sanitaria, il comune deve richiedere parere all'azienda unità sanitaria locale in quanto la relativa procedura, priva di motivazione e per questa ragione mai attivata, si pone in contrasto con la competenza dei comuni in tale ambito;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.