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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art. 6
Interpretazione autentica dell’articolo 122 della l.r. 65/2010
1. La disposizione dell’articolo 122 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), si interpreta nel senso, enunciato nella rubrica del medesimo articolo e del capo III, che l’aggiornamento annuale sulla base degli indici dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è operato solo con riferimento alle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.