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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani. Modifiche all'articolo 5 quater della l.r. 11/1999
1. Al comma 2 dell'articolo 5 quater della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), le parole: “
complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui
” sono sostituite dalle seguenti: “
complessivamente fino a un massimo di euro 220.000,00 nell'anno 2023, e di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
”.
Art. 2
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/1999
1. Al comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 11/1999 , le parole: “
pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023
”.
Art. 3
Farmacie disagiate. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 37/2004
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2004, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione), è inserito il seguente:
3 bis. Il contributo è altresì concesso alle farmacie che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, siano le uniche operanti in zona insulare.
”.
Art. 4
Rimborsi spese per referendum regionali. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 62/2007
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina di referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), è inserito il seguente:
3 bis. Per il rimborso delle spese si applicano i commi 2, 3, 3 bis dell’
articolo 13 della l.r. 74/2004
.
”.
Art. 5
Rimborso spese referendum di fine anno 2023. Inserimento dell’articolo 84 quater nella l.r. 62/2007
1. Dopo l’articolo 84 ter della l.r. 62/2007 è inserito il seguente:
“A
rt. 84 quater - Rimborso spese referendum di fine anno 2023
1. Al rimborso delle spese per i referendum consultivi per la fusione di comuni che si svolgono nel 2023 si provvede nell’anno 2024, con le modalità previste dall’articolo 82, comma 3 bis.
”.
Art. 6
Interpretazione autentica dell’articolo 122 della l.r. 65/2010
1. La disposizione dell’articolo 122 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), si interpreta nel senso, enunciato nella rubrica del medesimo articolo e del capo III, che l’aggiornamento annuale sulla base degli indici dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è operato solo con riferimento alle tariffe per beni e servizi riscosse dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dalle agenzie e enti dipendenti.
Art. 7
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all’articolo 26 bis della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016), le parole: “
al 2042
” sono sostituite dalle seguenti: “
al 2038 e di euro 519.111,94 per l’anno 2039
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli
stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 bis della l.r. 82/2015 le parole: “
fino all’importo massimo di euro 850.000,00 annui a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2042
” sono sostitute dalle seguenti: “
fino a un massimo di euro 850.000,00 annui a decorrere dall’anno 2026 e fino al 2038, e di euro 519.111,94, per l’anno 2039
”.
Art. 8
Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019), le parole: “
per l’annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel biennio 2024–2025
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 73/2018 , le parole: “
euro 3.500.000,00 per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 1.750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.750.000,00 per l’anno 2025
”, e le parole: “
2022-2024, annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
2023–2025, annualità 2024 e 2025
”.
Art. 9
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 18/2019
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007 ), le parole: “
in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 370.000,00
”.
Art. 10
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021):
a) la parola: "
300.764.804,54
" è sostituita dalla seguente: “
368.764.804,54
”;
b) le parole: “euro 8.781.218,71" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 68.000.000,00
”;
c) le parole: “
euro 27.161.156,99
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 35.942.375,70
”.
2. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 la parola: “
300.764.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
368.764.804,54
”.
3. Alla lettera c ter) dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 le parole: "
8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99
" sono sostituite dalle seguenti: "
68.000.000 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70
".
Art. 11
Sicurezza urbana. Tipologia degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/2020
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ), è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realiz-zati:
a) dagli enti locali, anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società del-la salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
b) dagli enti del Terzo settore di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;
c) dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del de-creto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'
Sito esternoarticolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86
, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
d) dalle associazioni di categoria.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:
"
2 bis. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'
articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73
(Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).
".
3. Nell'alinea del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2020 , le parole: "
di norma
" sono sostituite dalla seguente: “
anche
”.
Art. 12
Finanziamento degli interventi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 11/2020
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente periodo: "
Fermo restando il privilegio a forme di cofìnanziamento da parte dei proponenti, per gli interventi promossi, progettati e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), e d), il finanziamento regionale può coprire fino alla totalità della spesa prevista.
”.
Art 13
Norme transitorie. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 11/2020
1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
7 ter. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), non iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'
Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017
;
b) siano costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.
".
2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
"
7 quater. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
”.
Art. 14
Interventi stradali asse suburbano di Lucca. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 97/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021), le parole: “
2023–2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2024–2025
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 97/2020 , le parole: “
euro 4.000.000,00 per il 2023 ed euro 3.000.000,00 per il 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 5.200.000,00 per il 2024 ed euro 1.800.000,00 per il 2025
”, e le parole: “
2022–2024, annualità 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
2023–2025, annualità 2024 e 2025
”.
Art. 15
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/2020
1. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 97/2020 la parola: “
5.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
4.000.000,00
”.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 97/2020 le parole: “
e per euro 1.000.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023
”, sono soppresse.
Art. 16
Contributo straordinario al Comune di Pescia per lavori di manutenzione straordinaria del mercato dei fiori di Pescia (Comicent). Modifiche all’articolo 8 della l.r. 16/2022
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022–2024), è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte:
a) per euro 500.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022;
b) per euro 350.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.150.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 17
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizioni 2022 e 2023.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 40/2022 le parole: “dell’iniziativa dell’edizione 2022” sono sostituite dalle seguenti: “delle rispettive edizioni”.
3. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 40/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.
”.
Art. 18
Contributo straordinario al Comune di Rosignano Marittimo per il restauro ed adeguamento tecnico funzionale de “La Virgola” in località Castiglioncello. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 40/2022
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 40/2022 la parola: “
440.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
250.000,00
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 40/2022 la parola: “
500.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
690.000,00
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 40/2022 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 40/2022 è aggiunto il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 19
Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 40/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 40/2022 , le parole: “
per l’annualità 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 40/2022 , le parole: “
nell’anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell’anno di riferimento
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 40/2022 è sostituito dal seguente:
4. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
”.
Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Minucciano. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2023), la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 44/2022 , le parole: “
anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
anno 2024
”, e le parole “
annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2024
”.
Art. 21
Contributo straordinario al Comune di Montecarlo. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 44/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 44/2022 le parole: “
per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 380.000,00 per l’anno 2024,
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 44/2022 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

, dopo la parola: “
rendicontazione
” sono aggiunte le seguenti: “
per l’anno 2023
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 44/2022 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

è inserito il seguente:
2 bis. La concessione del contributo per l’anno 2024 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Montecarlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 44/2022 (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2023 ed euro 380.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
”.
Art. 22
Contributo straordinario al Comune di Barga per ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma della palestra comunale. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025), le parole: “per l’anno 2023,” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2023 ed euro 200.000,00 per l’anno 2024”.
2. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 25/2023 le parole: “per l’annualità 2023” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 400.000,00 per l’anno 2023 ed euro 200.000,00 per l’anno 2024”, e dopo le parole “, annualità 2023” sono aggiunte le seguenti: “e 2024”.
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di San Quirico d’Orcia per l’intervento di messa in sicurezza e restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 25/2023 le parole: “
di euro 250.000,00 per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 250.000,00 di cui euro 122.140,00 per l’anno 2023 ed euro 127.860,00 per l’anno 2024
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 25/2023 le parole: “
di euro 250.000,00 per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 250.000,00 di cui euro 122.140.00 per l’annuo 2023 ed euro 127.860,00 per l’anno 2024
”, e dopo le parole “
annualità 2023
” sono aggiunte le seguenti: “
e 2024
”.
Art. 24
Contributo straordinario in favore del Comune di Bagni di Lucca per plesso scolastico frazione di Scesta. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 25/2023
1. Ai commi 1 e 5 dell’articolo 36 della l.r. 25/2023 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 36 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2024
”, e le parole “
annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2024
”.
Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Arezzo per la realizzazione di una palestra scolastica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 25/2023 , le parole: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00
” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 25/2023 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 25/2023 , le parole: “
, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00
” sono soppresse, e le parole: “
annualità 2023 e 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2024
”.
Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Figline e Incisa Valdarno per la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Figline Valdarno. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 25/2023
1. Ai commi 1 e 5 dell’articolo 38 della l.r. 25/2023 la parola: “
2023
” è sostituita dalla seguente: “
2024
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 38 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2024
”, e le parole: “
annualità 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
annualità 2024
”.
Art. 27
Contributo straordinario al Comune di Vicopisano per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nell’abitato di Uliveto Terme. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 25/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 25/2023 le parole: “
di euro 200.000,00 per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 per l’anno 2024,
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 25/2023 le parole: “
per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui euro 100.000,00 per l’anno 2023 ed euro 100.000,00 per l’anno 2024,
”, e dopo le parole “
annualità 2023
” sono aggiunte le seguenti: “
e 2024
”.
Art. 28
Decorrenza e abrogazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 36/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano), dopo le parole: “
presente legge
” sono inserite le seguenti: “
, ad eccezione dell’articolo 22,
”.
Art. 29
Contributo straordinario per la progettazione del completamento delle opere di distribuzione delle acque ad uso irriguo nel territorio della Valtiberina Toscana
1. Per fronteggiare le particolari esigenze irrigue del territorio della Valtiberina è concesso all’Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2023 ed euro 300.000,00 per l’anno 2024, per la progettazione esecutiva dell’intervento “Completamento delle opere irrigue in Valtiberina dello schema di distribuzione dall’invaso del Montedoglio. Distretti irrigui n. 4d, 6a e 6c”.
2. La concessione del contributo è subordinata alla verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’Sito esternoarticolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), entro il 31 dicembre 2024.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Nel caso di eventuale finanziamento con fondi europei o nazionali per l’esecuzione delle opere la cui progettazione sia stata sostenuta mediante i contributi di cui al comma 1, gli importi assegnati per la progettazione sono rimborsati dall’Unione montana dei Comuni della Valtiberina toscana alla Regione Toscana, nella misura di quanto previsto dal finanziamento erogato per la realizzazione delle opere.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2023 ed euro 300.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico
1. Nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 1, commi da 134 a 138, Sito esternodella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e delle risorse ivi previste, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arcidosso un contributo straordinario di euro 2.700.000,00 per l’anno 2025, al fine di concorrere alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico, a servizio dell’abitato di Arcidosso e delle principali frazioni, secondo il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito dal Comune di Arcidosso e Enel Green Power Italia S.r.l. (EGPI).
2. Il contributo è finalizzato, in particolare, al concorso alle spese all’unità “Rete di distribuzione” del progetto di cui al comma 1, la cui realizzazione compete al Comune di Arcidosso.
3. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Arcidosso, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 2.700.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2025.
Art. 31
Contributo straordinario a sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze negative per le attività economiche derivanti dalla carenza di neve verificatasi durante la stagione invernale 2022–2023, ed in particolare nel periodo 1° novembre 2022–15 gennaio 2023, è riconosciuto un sostegno straordinario in favore degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015).
2. L’aiuto, in forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 914.000,00 per l’anno 2023, è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, regime “de minimis”.
3. L’aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto, previa presentazione di domanda, con le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, agli operatori e alle aziende il cui fatturato o l’ammontare dei cui corrispettivi nel periodo fra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023 sia risultato inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al periodo fra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. L’aiuto è determinato in proporzione alla percentuale della perdita subita, verificata in sede di ammissibilità della domanda.
4. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 914.000,00 per il 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023”.
Art. 32
Contributo straordinario al Comune di San Casciano dei Bagni per sostegno al progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del territorio
1. A seguito del ritrovamento, nell’anno 2022, di importanti reperti di epoca etrusca nel Comune di San Casciano dei Bagni durante gli scavi archeologici nei pressi delle fonti termali di Bagno Grande e del rilevante impatto turistico ad esso conseguente, la Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Casciano dei Bagni un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 100.000,00 di cui euro 20.000,00 per l’anno 2023 ed euro 80.000,00 per l’anno 2024, per concorrere al progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del territorio e agevolare il processo di rivitalizzazione economica, commerciale e turistica del territorio comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di San Casciano dei Bagni, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 100.000,00 di cui euro 20.000,00 per l’anno 2023 ed euro 80.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Barberino di Mugello per la realizzazione di un’arena spettacoli in località Andolaccio sull’invaso di Bilancino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barberino di Mugello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 di cui euro 750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, destinato alla realizzazione di un’arena spettacoli in località Andolaccio sull’invaso di Bilancino.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Barberino di Mugello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 750.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 34
Contributo straordinario in favore della Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino
1. La Giunta regionale, a seguito dell’avvio del procedimento per l’amministrazione straordinaria di cui all’Sito esternoarticolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) è autorizzata a concedere alla Fondazione teatro del Maggio Musicale Fiorentino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per l’anno 2023, al fine di garantire la continuità di funzionamento della fondazione attraverso il sostegno al piano di risanamento e rilancio 2023–2025 della fondazione stessa.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.100.000,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023.
Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Capannori per l’intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all’insediamento di una residenza artistica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capannori un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00, di cui euro 80.000,00 per l’anno 2023 ed euro 720.000,00 per l’anno 2024, destinato al sostegno della progettazione e ristrutturazione di un immobile collocato nel centro di Capannori e finalizzato all’insediamento di una residenza artistica.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Capannori, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 di cui euro 80.000,00 per l’anno 2023 ed euro 720.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023 e 2024.
Art. 36
Contributo straordinario per la realizzazione di interventi sul fiume Arno
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 13.233.678,43 per investimenti da realizzare in esecuzione della concessione mediante finanza di progetto “Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di tredici briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno e realizzazione di dodici impianti per la produzione idroelettrica”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 5.886.200,00 per l’anno 2023;
b) euro 4.408.487,06 per l’anno 2024;
c) euro 2.938.991,37 per l’anno 2025.
2. Il contributo è concesso per consentire l’ultimazione dei lavori mantenendo l’equilibrio economico finanziario dell’operazione di cui al comma 1, reso precario dai maggiori oneri derivanti dall’eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione e dell’energia.
3. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2020 dalla Regione Toscana e dal concessionario Società iniziative toscane S.r.l. per il progetto di cui al comma 1, che ne disciplini le modalità di erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 13.233.678,43 di cui euro 5.886.200,00 per l’anno 2023, euro 4.408.487,06 per l’anno 2024 ed euro 2.938.991,37 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025.
Art. 37
Contributo straordinario al Comune di Sovicille per la mitigazione del rischio idraulico del fosso Serpenna
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sovicille un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.150.000,00, finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico del fosso Serpenna in località Pian dei Mori nel Comune di Sovicille, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 50.000,00 per l’anno 2023;
b) euro 500.000,00 per l’anno 2024;
c) euro 600.000,00 per l’anno 2025.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Sovicille, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.150.000,00, di cui euro 50.000,00, per l’anno 2023, euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 600.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025.
Art. 38
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Asciano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Asciano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 696.000,00 per l’anno 2024, per la costruzione del nuovo complesso scolastico nell’area di via Grandi.
2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell’opera di cui al comma 1.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dei relativi giustificativi di spesa.
4. Il Comune può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024, e l’eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.
5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
6. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
7. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 696.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 39
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Pescaglia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pescaglia un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Piegaio-Convalle, in località Trebbio.
2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell’opera di cui al comma 1.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune, accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.
4. Il Comune può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024. L’eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.
5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
6. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell’ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
7. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 40
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Londa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2024 ed euro 150.000,00 per l’anno 2025, per gli interventi di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia del capoluogo.
2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell’opera di cui al comma 1.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune, accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.
4. Il Comune può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024. L’eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.
5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
6. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell’ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
7. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2024 ed euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 41
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Borgo San Lorenzo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Borgo San Lorenzo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, per la riqualificazione e l’adeguamento delle aree esterne della scuola primaria Dante Alighieri.
2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell’opera di cui al comma 1.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.
4. Il Comune può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024, e l’eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.
5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
6. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell’ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
7. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 42
Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Casciana Terme Lari
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casciana Terme Lari un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2024, per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia scolastico 0-6 in Via Antica Pontederese.
2. Sono ammesse al contributo le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico dell’opera di cui al comma 1.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune, accompagnata dai SAL e dei relativi giustificativi di spesa.
4. Il Comune può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo a seguito dell’aggiudicazione dei lavori. Le successive richieste di erogazione sono presentate alla competente struttura regionale entro il 31 dicembre 2024. L’eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine è revocata.
5. Entro il 31 dicembre 2026 è approvato il certificato di regolare esecuzione. In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
6. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte dell’ente, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico dell’opera.
7. L’edificio oggetto del contributo straordinario è mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal contributo e di recupero delle somme erogate.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 43
Contributo straordinario al Comune di Capalbio per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’anfiteatro del Leccio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capalbio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’anfiteatro del Leccio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 44
Contributo straordinario al Comune di Bagnone per gli interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagnone un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 520.000,00 di cui euro 260.000,00 per l’anno 2024 ed euro 260.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell’edificio sede della caserma dei Carabinieri di Bagnone.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bagnone, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 520.000,00 di cui euro 260.000,00 per l’anno 2024 ed euro 260.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 45
Contributo straordinario al Comune di Abbadia San Salvatore per gli interventi di demolizione dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Abbadia San Salvatore
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Abbadia San Salvatore un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, per i lavori di demolizione degli edifici costituenti il complesso dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Abbadia San Salvatore, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 46
Contributo straordinario al Comune di Rapolano Terme per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rapolano Terme un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 100.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza nel Comune di Rapolano Terme.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Rapolano Terme, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 100.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 47
Contributo straordinario a favore della parrocchia di San Silvestro per interventi di ripristino post sisma della chiesa di Santa Maria a Vigesimo nel Comune di Barberino di Mugello
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Silvestro nel Comune di Barberino di Mugello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 154.000,00 per l’anno 2024 ed euro 196.000,00 per l’anno 2025 (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52.

, per interventi di ripristino della chiesa di Santa Maria a Vigesimo.
2. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi, compresi quelli previsti nell’ambito dell’ordinamento canonico ed ecclesiastico. La medesima struttura accerta altresì l’iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la parrocchia ha sede.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 154.000,00 per l’anno 2024 ed euro 196.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (3)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52.

Art. 48
Contributo straordinario al Comune di Borgo a Mozzano per gli interventi di riqualificazione urbana delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Borgo a Mozzano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024 per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche in selciato delle frazioni di Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Borgo a Mozzano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 49
Contributo straordinario all’Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Unione montana dei Comuni del Mugello un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 di cui euro 75.000,00 nell’anno 2024 ed euro 75.000,00 nell’anno 2025, per i lavori di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale in località Mattagnano, nel Comune di Vicchio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l’Unione montana dei Comuni del Mugello, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 di cui euro 75.000,00 nell’anno 2024 ed euro 75.000,00 nell’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025.
Art. 50
Contributo straordinario al Comune di Sestino per la realizzazione di loculi presso il cimitero di Colcellalto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sestino un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 26.000,00 nell’anno 2024, per la realizzazione di loculi presso il cimitero di Colcellalto.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Sestino, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 26.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.
Art. 51
Contributo straordinario all’ASP casa famiglia di Cetona per la realizzazione di un centro di cure intermedie
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’azienda di servizi alla persona (ASP) casa famiglia di Cetona, accreditata con l’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud-est, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2025, per interventi di ristrutturazione del fabbricato ex ostello della gioventù “La Cocciara” nel Comune di Cetona, al fine di adeguarlo a centro di cure intermedie.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana, l’ASP casa famiglia e il Comune di Cetona, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025.
Art. 52
Contributo straordinario al Comune di Badia Tedalda per lavori nella RSA “Amintore Fanfani”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Badia Tedalda un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese di ampliamento della residenza sanitaria assistenziale (RSA) “Amintore Fanfani” e realizzazione di co-housing per anziani fragili autosufficienti nel medesimo Comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Badia Tedalda, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2025.
Art. 53
Contributo straordinario al Comune di Casciana Terme Lari per interventi di riqualificazione del territorio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casciana Terme Lari un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 750.000,00 per l’anno 2024, per sostenere le spese relative alla riqualificazione urbanistica dell’antico borgo di Pietraia e per la riqualificazione urbana dell’antico borgo di Collemontanino nel territorio del medesimo Comune.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Casciana Terme Lari, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.