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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art. 36
Contributo straordinario per la realizzazione di interventi sul fiume Arno
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a un massimo di euro 13.233.678,43 per investimenti da realizzare in esecuzione della concessione mediante finanza di progetto “Straordinaria manutenzione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di tredici briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno e realizzazione di dodici impianti per la produzione idroelettrica”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 5.886.200,00 per l’anno 2023;
b) euro 4.408.487,06 per l’anno 2024;
c) euro 2.938.991,37 per l’anno 2025.
2. Il contributo è concesso per consentire l’ultimazione dei lavori mantenendo l’equilibrio economico finanziario dell’operazione di cui al comma 1, reso precario dai maggiori oneri derivanti dall’eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione e dell’energia.
3. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2020 dalla Regione Toscana e dal concessionario Società iniziative toscane S.r.l. per il progetto di cui al comma 1, che ne disciplini le modalità di erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 13.233.678,43 di cui euro 5.886.200,00 per l’anno 2023, euro 4.408.487,06 per l’anno 2024 ed euro 2.938.991,37 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.