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Legge regionale 27 novembre 2023, n. 42

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29 novembre 2023

Art. 31
Contributo straordinario a sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione nei comprensori sciistici toscani
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze negative per le attività economiche derivanti dalla carenza di neve verificatasi durante la stagione invernale 2022–2023, ed in particolare nel periodo 1° novembre 2022–15 gennaio 2023, è riconosciuto un sostegno straordinario in favore degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015).
2. L’aiuto, in forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 914.000,00 per l’anno 2023, è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, regime “de minimis”.
3. L’aiuto di cui al comma 1 è riconosciuto, previa presentazione di domanda, con le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, agli operatori e alle aziende il cui fatturato o l’ammontare dei cui corrispettivi nel periodo fra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023 sia risultato inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al periodo fra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. L’aiuto è determinato in proporzione alla percentuale della perdita subita, verificata in sede di ammissibilità della domanda.
4. All’onere di spesa di cui al comma 2, fino a un massimo di euro 914.000,00 per il 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 67 del 13 dicembre 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.