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Legge regionale 14 novembre 2023, n. 41

Istituzione del registro degli impianti protesici mammari. Sostituzione dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 17 novembre 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2012, n. 86 (Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori);


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n. 207 (Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. L'Sito esternoarticolo 1 della l. 86/2012 prevede, accanto all'istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari, l'istituzione di registri regionali aventi lo stesso contenuto;


2. È necessario, pertanto, integrare l'elenco dei registri di rilevante interesse sanitario contenuto nell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 , prevedendo anche l'istituzione del registro regionale degli impianti protesici mammari;


3. Si evidenzia che il disciplinare tecnico, allegato al d.m. salute 207/2022, indica i requisiti di sicurezza necessari ad assicurare che la gestione del registro avvenga in conformità alle disposizioni del codice della privacy e, pertanto, è opportuno richiamarlo esplicitamente in legge;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.