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Legge regionale 31 ottobre 2023, n. 40

Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 10 novembre 2023



PREAMBOLO




Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza maturata con il coinvolgimento dell’associazionismo alieutico nella gestione delle acque interne, della fauna ittica e della pesca dilettantistica, ha avuto ricadute positive sia in termini di efficacia delle azioni, sia dal punto di vista della valorizzazione e promozione del territorio, agevolate proprio dalla presenza capillare delle associazioni sul territorio regionale;


2. Al fine di assicurare un miglior presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca in relazione alla tutela della fauna ittica ed alla promozione dell’attività alieutica, si introduce nell’ordinamento regionale la possibilità, entro i limiti previsti dalla presente legge, di dare in concessione tratti di acque interne alle associazioni a scopo di pesca dilettantistica;


Approva la presente legge:

Art. 1
Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori. Inserimento dell’articolo 4 quater nella l.r. 7/2005
1. Dopo l’articolo 4 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è inserito il seguente:
Art. 4 quater Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori
1. La competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, può concedere, nei limiti di cui al comma 2, la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2, alle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e alle associazioni di cui all’articolo 4 ter.
2. La concessione di cui al comma 1 non può interessare più del 15 per cento delle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2.
3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall’ufficio competente in materia di pesca, che si coordina con l’ufficio competente in materia di gestione del demanio idrico. La concessione è rilasciata a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. L’ufficio competente in materia di pesca, con periodicità annuale, procede alla verifica del rispetto di quanto indicato nel disciplinare di concessione di cui al comma 5 ed all’eventuale revoca della concessione in caso di gravi negligenze e inadempienze da parte del concessionario.
4. Alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittiogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e
l’impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.
5. La durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione. Lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
6. L’attività di concessione è esercitata senza fini di lucro. Il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo. Tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.
”.
Art. 2
Pesca dilettantistica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 7/2005
1. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 7/2005 sono aggiunte le parole: “
di cui all’articolo 7
”.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.