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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 6 dicembre 2022.


Considerato quanto segue:


1. L’esperienza maturata negli anni di applicazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, la coltivazione e il commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le criticità rilevate nella gestione di alcuni istituti, le esigenze evidenziate dal settore interessato hanno fatto ritenere necessario un nuovo intervento legislativo per disciplinare sul territorio regionale la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi, nel rispetto dei principi dettati dalla Sito esternol. 752/1985 , nonché gli interventi di valorizzazione;


2. Al fine di tener conto del riordino delle funzioni amministrative e dell’organizzazione interna della Regione sono state definite le competenze della Giunta regionale e dei comuni;


3. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le zone geografiche di provenienza;


4. Al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno pubblico sono definite specifiche modalità tecniche per la cerca e la raccolta del tartufo e sono stabiliti, tenendo conto dei mutamenti climatici, i periodi e gli orari in cui la cerca e la raccolta del tartufo sono consentite;


5. Il mantenimento e la salvaguardia dell’ecosistema tartufo e quindi la sua produttività richiedono che le persone che praticano la cerca e la raccolta siano in possesso di adeguate competenze formative, a tal fine si prevede un apposito percorso formativo con esame di idoneità finale e un tesserino di abilitazione;


6. Al fine di attuare la disposizione statale la quale prevede che abbiano diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate, coloro che le conducono purché tali tartufaie siano riconosciute dalle regioni e siano tabellate, è necessario definire le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate, prevedere le procedure di riconoscimento da parte dei comuni e dettare le norme per la cerca e la raccolta in tali aree;


7. Al fine di contemperare il diritto alla libera cerca e il diritto alla raccolta di tartufi riservata nelle tartufaie naturali controllate, sono introdotti dei limiti alla superficie per il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e si prevede un limite massimo di superficie per tali tartufaie a livello comunale. Limite che il comune può aumentare per tener conto di esigenze territoriali;


8. Al fine di garantire un miglior addestramento dei cani per la cerca del tartufo e quindi la tutela della risorsa, si disciplina la possibilità, per le associazioni di tartufai, di chiedere il riconoscimento di aree per l’addestramento dei cani e si prevedono specifiche regole da rispettare in tali aree;


9. Per la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio tartufigeno regionale si stabilisce che annualmente siano destinate risorse regionali sia per finanziare progetti dei comuni e delle associazioni del settore, sia per realizzare interventi di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale nelle aree tartufigene, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.


10. La recente iscrizione della “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.


Approva la presente legge

Art. 1
Finalità
1. La Regione disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi nel rispetto dei principi della normativa statale in materia, delle esigenze di tutela e della conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. La Regione promuove e sostiene interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno regionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) cerca: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, con le modalità di cui all’articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all’articolo 8;
b) raccolta: l’attività finalizzata all’estrazione dei corpi fruttiferi dal sito produttivo con i mezzi e le modalità di cui all’articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all’articolo 8;
c) tartufaia naturale: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
d) tartufaia naturale controllata: tartufaia naturale gestita attraverso uno specifico piano basato sull'adozione di tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento della produzione del tartufo “in situ” che devono rispettare e mantenere gli habitat naturali e gli equilibri dell’ecosistema;
e) tartufaia coltivata: terreno agricolo in cui sono messe a dimora piante tartufigene in un terreno nudo e in ambienti vocati con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali, in numero non inferiore a duecento piante per ettaro. Le tartufaie coltivate non sono considerate boschi ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
f) piante tartufigene: piantine di specie forestali preventivamente micorrizate con funghi del genere Tuber di cui all’articolo 5, definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, certificate dal Servizio fitosanitario regionale, con le modalità definite nel regolamento;
g) tartufaio o raccoglitore di tartufo: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato, in possesso del tesserino di cui all’articolo 9;
h) tartuficoltore o coltivatore di tartufo: colui che conduce una tartufaia coltivata di cui alla lettera e), della quale detiene la proprietà o altro diritto sul fondo, in possesso del tesserino di cui all’articolo 9;
i) raccolta riservata di tartufi: attività svolta dagli aventi titolo nelle tartufaie di cui alle lettere d) ed e);
j) zona geografica di provenienza: un’area omogenea per la presenza di una delle specie di tartufo di cui all’articolo 5, identificata territorialmente a livello sovracomunale;
k) mappatura: censimento informatizzato delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, riservato nell’uso alla Regione Toscana per scopi di gestione, tutela e governo della risorsa.
Art. 3
Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Giunta regionale:
a) la tenuta e la gestione dell’elenco regionale dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi di cui all’articolo 9;
b) la tenuta e la gestione dell’elenco regionale delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate, compresi i rinnovi, di cui agli articoli 11 e 12;
c) la realizzazione, la tenuta e l’aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
Art. 4
Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) il rilascio e il rinnovo del tesserino di abilitazione per la cerca e per la raccolta del tartufo di cui all’articolo 9;
b) l’invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla Giunta regionale con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20;
c) il rilascio e la revoca del riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate;
d) l’invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate alla Giunta regionale, con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20;
e) l’inserimento delle zone geografiche di provenienza dei tartufi, di cui all’articolo 6, negli strumenti di pianificazione territoriale mediante le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
f) il rilascio del riconoscimento delle aree di addestramento cani, compresi i rinnovi.
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
2) Tuber melanosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale Vittad., detto volgarmente tartufo nero d’inverno;
4) Tuber aestivum Vittad., forma aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5) Tuber aestivum Vittad., forma uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vittad., forma moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo nero moscato;
7) Tuber borchii Vittad. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
1) tartufo toscano bianco del Casentino;
2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
4) tartufo toscano bianco del Mugello;
5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina;
6) tartufo marzuolo del litorale della Maremma Grossetana;
7) tartufo toscano bianco della Lucchesia.
Art. 5
Specie di tartufi
1. Le specie di tartufi che possono essere cercate, raccolte e coltivate sul territorio regionale destinate al consumo sono le seguenti:
2. L'accertamento delle specie di Tuber può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di abilitazione di cui all'articolo 9, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, con le modalità ivi previste.
Art. 6
Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, sono individuate le seguenti zone geografiche di provenienza:
2. L’elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza è contenuto nell’allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale può istituire, anche su proposta dei comuni, nuove zone geografiche di provenienza del prodotto e modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui al comma 1, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20. L’elenco dei comuni di cui al comma 2 è conseguentemente aggiornato.
4. I comuni inviano alla Giunta regionale la proposta di cui al comma 3, sentite le associazioni di categoria, le associazioni di cui all’articolo 15 e i consorzi volontari di cui all’articolo 16 secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
Art. 7
Disciplina e modalità della cerca e della raccolta del tartufo
1. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e, qualora non siano oggetto di concessione demaniale, lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.
2. Sono considerate aree soggette a libera cerca e raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali.
3. L'attività di cerca e di raccolta del tartufo all’interno delle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate è riservata agli aventi titolo.
4. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo, il tartufaio deve essere in possesso del tesserino di abilitazione di cui all’articolo 9 ed in regola con il versamento annuale di cui al medesimo articolo.
5. Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo all’interno della tartufaia coltivata di cui all’articolo 12 il tartuficoltore deve aver superato l’esame di idoneità di cui all’articolo 10.
6. La cerca e la raccolta del tartufo devono essere effettuate in modo da non recare danno alla tartufaia.
7. La cerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
8. L’attrezzo di cui al comma 7 deve avere una lama di dimensioni massime pari a cinque centimetri di lunghezza e cinque centimetri di larghezza.
9. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
10. È in ogni caso vietata:
a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o la rastrellatura;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la cerca e la raccolta fuori dai periodi previsti dal calendario e nelle ore notturne di cui all’articolo 8;
d) la cerca e la raccolta nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o aventi titolo;
e) la cerca e la raccolta nelle pioppete, nei noccioleti, negli impianti di arboricoltura da legno che siano in attualità di coltivazione, salvo che ai proprietari o aventi titolo;
f) la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici.
11. L’ente gestore del parco, riserva o area naturale disciplina nel regolamento e nel piano, adottati in riferimento agli articoli 11, 11 bis e 12, Sito esternodella legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010 ), le modalità di cerca e di raccolta del tartufo.
Art. 8
Calendario di cerca e di raccolta del tartufo
1. La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale sono consentite secondo il seguente calendario:
a) Tuber magnatum Pico: dal 1° ottobre al 15 gennaio;
b) Tuber melanosporum Vittad.: dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale, forma moschatum De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;
d) Tuber aestivum Vittad. forma aestivum: dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 30 novembre;
e) Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 15 gennaio;
f) Tuber brumale Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;
g) Tuber Borchii Vittad. o Tuber albidum Pico: dal 15 gennaio al 15 aprile;
h) Tuber macrosporum Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
i) Tuber mesentericum Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre.
2. La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale è vietata per tutte le specie nei mesi di maggio e di settembre (fermo ecologico).
3. La cerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
gennaio dalle ore 7:00 alle ore 18:00;
febbraio dalle ore 6:30 alle ore 18:30;
marzo dalle ore 6:00 alle ore 19:00;
aprile dalle ore 5:00 alle ore 20:00;
maggio cerca e raccolta non consentite;
giugno dalle ore 4:00 alle ore 21:00;
luglio dalle ore 4:00 alle ore 20:30;
agosto dalle ore 4:30 alle ore 19:00;
settembre cerca e raccolta non consentite;
ottobre dalle ore 5:30 alle ore 18:30;
novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:30;
dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:30.
Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell'ora legale.
4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo tartufigeno, la Giunta regionale può vietare, per periodi determinati e per specifiche zone, la cerca e la raccolta dei tartufi su istanza motivata da parte del comune territorialmente competente e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
5. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17 bis e 18 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
6. La Giunta regionale, per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione può altresì autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
Art. 9
Tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo
1. Il tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo è rilasciato previo accertamento dell’idoneità alla cerca e alla raccolta secondo quanto previsto all’articolo 10 e previo pagamento dell’importo annuale di euro 92,96. L’importo è introitato dalla Regione Toscana.
2. L’istanza per il rilascio del tesserino di abilitazione è presentata al comune di residenza unitamente all’attestazione del pagamento dell’importo e all’indicazione degli estremi dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 10.
3. Il tesserino può essere rilasciato solo a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore di tartufo.
4. Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.
5. Il tesserino ha validità decennale dalla data del rilascio. Negli anni successivi a quello di rilascio, il tartufaio è tenuto al versamento annuale, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta, dell’importo stabilito dalla Regione; tale versamento ha validità per l’anno solare sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di cerca e di raccolta.
7. Il tesserino, alla scadenza, può essere rinnovato su richiesta dell'interessato previa frequenza del corso di aggiornamento di cui all’articolo 10, comma 2.
8. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, non è dovuto per l'attività di cerca e di raccolta svolta in Toscana da soggetti abilitati, residenti in altra regione, purché in regola con le normative della Regione di residenza.
Art. 10
Idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo
1. L’accertamento dell’idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo è verificato mediante la frequenza di un percorso formativo della durata minima di trenta ore e il superamento di un esame finale da sostenere dinanzi a una commissione composta da tre persone nominata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
2. Nel caso di rinnovo del tesserino di abilitazione alla scadenza decennale di cui all’articolo 9, comma 7, il richiedente deve dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento della durata minima di otto ore nell’anno precedente e non è tenuto al superamento dell’esame di cui al comma 1.
3. I percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti dagli ispettorati micologici presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale (USL) che può avvalersi di personale di provata esperienza nel settore, nonché delle associazioni di cui all’articolo 15.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e di partecipazione al percorso formativo.
5. L'esame di idoneità alla raccolta del tartufo di cui al comma 1 deve verificare le conoscenze relative a:
a) ecologia dei tartufi;
b) principi di tartuficoltura;
c) contenuto della presente legge e del regolamento di attuazione nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
d) principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
e) norme sulla tutela e benessere del cane da tartufo;
f) nozioni di micologia, di botanica e di selvicoltura.
6. Coloro che hanno superato l’esame di idoneità devono richiedere il tesserino di abilitazione entro il periodo di trecentosessantacinque giorni dalla data del superamento dell’esame finale. Trascorso tale periodo sono tenuti a superare di nuovo l’esame.
Art. 11
Riconoscimento della tartufaia naturale controllata
1. Salvo quanto previsto al comma 6, a livello comunale, per singola specie, la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d), non può eccedere il 20 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene comunali, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie. Il comune può aumentare la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate fino a un massimo del 40 per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene su base comunale per singola specie, così come risultanti dalla mappatura regionale sempre per singola specie.
2. La realizzazione della tartufaia naturale controllata è soggetta al riconoscimento del comune. La richiesta di riconoscimento è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità tramite il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) di cui all’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 stabilisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia naturale controllata.
4. La superficie della tartufaia naturale controllata non può essere superiore a tre ettari e non può essere inferiore a un ettaro salvo quanto previsto al comma 6.
5. Tra due tartufaie naturali controllate confinanti deve essere previsto un corridoio per il libero passaggio di almeno cinquanta metri. Qualora la discontinuità tra le due tartufaie sia costituita da un tratto di demanio idrico, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 101 (Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 , n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ”), deve essere rispettata la distanza pari all’area demaniale compresa tra i due cigli di sponda definiti dall’autorità idraulica.
6. Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento sia presentata da un consorzio di cui all’articolo 16, la superficie massima può essere di quindici ettari. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o da associazioni di tartufai riconosciute di cui all’articolo 15, i limiti di superficie e quanto previsto dal comma 1 non si applicano.
7. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata; contestualmente al riconoscimento, il comune, rilascia al soggetto richiedente, l’autorizzazione alla cerca e raccolta riservata di tartufi all’interno della tartufaia.
8. La tartufaia naturale controllata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
9. Il titolare della tartufaia naturale controllata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia controllata devono essere rispettate le modalità di cui all’articolo 7 e il calendario di cui all’articolo 8.
10. Il titolare dell’attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata soggetti muniti del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale.
11 . L’autorizzazione di cui al comma 10 può essere giornaliera, per più giorni o annuale e può essere rinnovata fino al raggiungimento di un periodo massimo di raccolta di due anni. La medesima autorizzazione deve essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti. I nominativi dei soggetti autorizzati per più giorni o per un anno devono essere comunicati al comune che ha rilasciato il riconoscimento. I soggetti autorizzati devono essere in regola con il versamento annuale.
12. Gli enti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 , possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie naturali controllate, beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l’attività di cerca e raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di raccoglitori riconosciute di cui all’articolo 15.
Art. 12
Riconoscimento della tartufaia coltivata
1. La realizzazione della tartufaia coltivata, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera e), è soggetta al riconoscimento del comune.
2. La richiesta di riconoscimento di tartufaia coltivata è presentata al comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità, tramite il SIGAF di cui all’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell’ARTEA.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 definisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia coltivata.
4. Contestualmente all’attestazione di riconoscimento di tartufaia coltivata, il comune rilascia al soggetto richiedente l’autorizzazione alla cerca e alla raccolta riservata di tartufi all’interno della tartufaia.
5. Il titolare della tartufaia coltivata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi nella tartufaia, deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Il titolare dell’attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata i propri dipendenti in possesso dell’attestato di idoneità ed in regola con il versamento annuale.
6. La tartufaia coltivata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
7. Per la cerca e la raccolta nella tartufaia coltivata devono essere rispettate le modalità di cui all’articolo 7 e il calendario di cui all’articolo 8.
Art. 13
Revoca del riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata e sospensione della cerca e della raccolta nella tartufaia naturale controllata
1. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata è revocato dal comune quando non sono rispettate le tecniche colturali indicate nel piano in base al quale è stato rilasciato.
2. Il provvedimento di revoca contiene l’obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L’inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
3. Nella tartufaia naturale controllata l’autorizzazione alla cerca e alla raccolta del tartufo è sospesa per cinque anni in caso di lavori di miglioramento della tartufaia finanziati con contributi pubblici. La sospensione decorre dalla conclusione dei lavori.
Art. 14
Riconoscimento dell’area di addestramento cani da tartufo
1. La realizzazione di un’area di addestramento cani da tartufo è soggetta al riconoscimento del comune.
2. Possono presentare la richiesta di riconoscimento di area di addestramento cani da tartufo le associazioni di cui all’articolo 15.
3. Ogni associazione può richiedere l’istituzione di una sola area di addestramento cani da tartufo. La superficie dell’area non può essere maggiore di due ettari in corpo unico.
4. La richiesta è presentata al comune ove ricadono i terreni di proprietà o in disponibilità. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 definisce le modalità di presentazione della richiesta e la documentazione da allegare.
5. Il riconoscimento dell’area di addestramento ha validità di cinque anni e può essere rinnovato per la stessa durata.
6. L’area di addestramento riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
7. Nell’area di addestramento la ricerca del tartufo è finalizzata al solo addestramento di cani di età non superiore a due anni e la raccolta del prodotto con la sua asportazione è vietata.
8. I soci dell’associazione titolare dell’attestazione di riconoscimento, per effettuare l’addestramento dei cani da tartufo nell’area riconosciuta, devono essere in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 10. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle modalità di cui all’articolo 7 e del calendario di cui all’articolo 8.
9. Il periodo temporale di apertura dell’area di addestramento e le modalità di accesso all’area riconosciuta sono definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
10. Il riconoscimento è revocato qualora l’area di addestramento sia utilizzata per finalità diverse dall’addestramento cani. Il provvedimento di revoca contiene l’obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L’inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
Art. 15
Associazioni di tartufai
1. Per accedere alle facilitazioni e alle agevolazioni previste dalla presente legge, le associazioni di tartufai devono:
a) avere personalità giuridica di diritto privato;
b) prevedere nel loro statuto lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni;
c) dimostrare che:
1) almeno il 50 per cento dei soci sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all’ articolo 6;
2) almeno il 15 per cento dei soci non sono residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all’articolo 6.
2. La condizione di cui al comma 1, lettera c), numero 2), si intende soddisfatta anche qualora, per carenza di domande associative, la percentuale dei soci non residenti nei comuni ricompresi nelle aree geografiche di cui all’articolo 6 sia inferiore al 15 per cento.
Art. 16
Consorzi volontari
1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo toscano, per la promozione e la tutela di marchi collettivi, la raccolta e la commercializzazione nonché per la gestione di tartufaie coltivate o naturali controllate.
Art. 17
Vigilanza, controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni
1. Sono incaricati della vigilanza, del controllo, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge: il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale.
Art. 18
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio regionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00 le seguenti fattispecie:
a) la cerca e la raccolta di tartufi senza il tesserino o il loro svolgimento, pur con tesserino, in assenza del pagamento dell’importo annuale;
b) la cerca e la raccolta di tartufi senza l’idoneità richiesta per la cerca e la raccolta riservata nelle tartufaie coltivate;
c) la cerca e la raccolta dei tartufi immaturi;
d) la cerca e la raccolta senza ausilio del cane o senza attrezzo idoneo;
e) la cerca e la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
f) il non riempimento delle buche aperte;
g) la cerca e la raccolta di tartufi da parte di chi non ha diritto nelle aree di cui all’articolo 7, comma 10, lettere d) ed e);
h) la cerca e la raccolta di tartufi nelle aree di cui all’articolo 7, comma 10, lettera f);
i) l’utilizzo di piante micorrizate senza certificazione.
2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d), prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi, di cui all’articolo 9, per un anno.
3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono raddoppiate. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al presente articolo ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precedente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 le seguenti fattispecie:
a) l’apposizione di tabelle in tartufaie coltivate, naturali controllate e nelle aree addestramento cani prive dell’attestato di riconoscimento;
b) l’utilizzo di tabelle difformi dalle modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20;
c) la raccolta nella tartufaia naturale controllata o nella tartufaia coltivata senza la necessaria autorizzazione del titolare;
d) la raccolta e l’asportazione di ogni specie di tartufo nelle aree identificate come aree di addestramento cani.
5. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto.
Art. 19
Procedimento sanzionatorio
1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la Regione.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.
4. Con l'ordinanza di confisca dei tartufi, se le condizioni lo consentono, la Regione può deciderne la destinazione in beneficenza, oppure la distruzione se non sono più commestibili.
5. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo, nonché le violazioni oblate di cui all’Sito esternoarticolo 16 della legge 689/1981 , sono annotate sul tesserino di abilitazione a cura del comune che lo ha rilasciato.
6. Alla terza violazione contestata il tesserino di abilitazione è ritirato per un anno.
Art. 20
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) gli elementi minimi delle tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
b) la definizione delle specie ammesse delle piante tartufigene di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), e le modalità di controllo e di certificazione delle stesse;
c) le modalità per la realizzazione, la tenuta e l’aggiornamento della mappatura regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
d) le modalità e i tempi dell’invio annuale da parte del comune alla Giunta regionale dei dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e d);
e) le modalità per l'identificazione delle specie di Tuber di cui all’articolo 5, comma 2, in caso di dubbio o contestazione;
f) le modalità per l’istituzione delle zone geografiche di provenienza e per la proposta dei comuni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4;
g) le modalità per prevedere il divieto di cerca e raccolta di cui all’articolo 8, comma 4, nonché le modalità per prevedere la deroga al calendario di cui all’articolo 8, comma 6;
h) la documentazione per la richiesta di riconoscimento di cui all’articolo 11, comma 3, all’articolo 12, comma 3 e all’articolo 14, comma 4, nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento di cui al medesimo articolo 14, comma 4;
i) le tipologie e le modalità di apposizione delle tabelle di cui all’articolo 11, comma 8, all’articolo 12, comma 6 e all’articolo 14, comma 6;
j) la definizione del periodo temporale di apertura dell’area di addestramento cani da tartufo e le modalità di accesso all’area.
Art. 21
Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno
1. Per valorizzare e promuovere il patrimonio tartufigeno la Regione definisce annualmente gli interventi da realizzare nel piano forestale regionale che costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
2. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento, attua il piano forestale regionale, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale annualmente provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) l’80 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all’articolo 15, anche in collaborazione tra loro;
b) il 20 per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.
4. L’individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui al comma 3, lettera a), e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico tenendo conto dell’entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni, anche in relazione alla eventuale montanità degli stessi, e il ripristino ambientale delle aree tartufigene.
5. I progetti di cui al comma 4 non possono essere riferiti ad aree in cui sia stato riconosciuto il diritto alla raccolta riservata.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Dalla presente legge, per l’annualità 2023, non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 21 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 75.000,00 la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti sul bilancio regionale 2023 – 2025 presenti nella Missione n. 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2024
- In diminuzione, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- In aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 75.000,00.
Anno 2025
- In diminuzione, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 75.000,00;
- In aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 75.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5. Le entrate derivanti dal pagamento dell’importo di cui all’articolo 9 sono imputate alla Tipologia “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.
Art. 23
Decorrenza e abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell’articolo 22, (1)

Parole inserite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 28.

si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 e da tale data la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni) è abrogata.
Art. 24
Norme transitorie
1. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate in essere all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, si adeguano alle disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12, alla loro scadenza stabilita nell’atto di riconoscimento.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, gli ispettorati micologici presso il dipartimento di prevenzione delle aziende (USL) si coordinano per l’organizzazione del percorso formativo previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2.
3. Coloro che, alla data in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, sono in possesso del tesserino in corso di validità, alla scadenza, devono frequentare il corso di aggiornamento di cui all’articolo 10, comma 2.

Allegati:


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.