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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 6
Valorizzazione delle zone geografiche di provenienza
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, sono individuate le seguenti zone geografiche di provenienza:
1) tartufo toscano bianco del Casentino;
2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
4) tartufo toscano bianco del Mugello;
5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina;
6) tartufo marzuolo del litorale della Maremma Grossetana;
7) tartufo toscano bianco della Lucchesia.
2. L’elenco dei comuni ricompresi nelle zone di provenienza è contenuto nell’allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale può istituire, anche su proposta dei comuni, nuove zone geografiche di provenienza del prodotto e modificare la delimitazione delle zone geografiche di cui al comma 1, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20. L’elenco dei comuni di cui al comma 2 è conseguentemente aggiornato.
4. I comuni inviano alla Giunta regionale la proposta di cui al comma 3, sentite le associazioni di categoria, le associazioni di cui all’articolo 15 e i consorzi volontari di cui all’articolo 16 secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.