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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 5
Specie di tartufi
1. Le specie di tartufi che possono essere cercate, raccolte e coltivate sul territorio regionale destinate al consumo sono le seguenti:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
2) Tuber melanosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale Vittad., detto volgarmente tartufo nero d’inverno;
4) Tuber aestivum Vittad., forma aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5) Tuber aestivum Vittad., forma uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato;
6) Tuber brumale Vittad., forma moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo nero moscato;
7) Tuber borchii Vittad. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
2. L'accertamento delle specie di Tuber può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di abilitazione di cui all'articolo 9, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20, con le modalità ivi previste.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.