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Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36

Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023

Art. 4
Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) il rilascio e il rinnovo del tesserino di abilitazione per la cerca e per la raccolta del tartufo di cui all’articolo 9;
b) l’invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla Giunta regionale con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20;
c) il rilascio e la revoca del riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate;
d) l’invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate alla Giunta regionale, con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20;
e) l’inserimento delle zone geografiche di provenienza dei tartufi, di cui all’articolo 6, negli strumenti di pianificazione territoriale mediante le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
f) il rilascio del riconoscimento delle aree di addestramento cani, compresi i rinnovi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.