Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023
Art. 23
Decorrenza e abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell’articolo 22, (1) si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 20 e da tale data la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela degli ecosistemi tartufigeni) è abrogata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.