Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36
Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano.
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 16 agosto 2023
Art. 13
Revoca del riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata e sospensione della cerca e della raccolta nella tartufaia naturale controllata
1. Il riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata è revocato dal comune quando non sono rispettate le tecniche colturali indicate nel piano in base al quale è stato rilasciato.
2. Il provvedimento di revoca contiene l’obbligo di rimozione delle tabelle apposte. L’inosservanza di detto obbligo autorizza il comune a rimuovere le tabelle e a provvedere alla riscossione delle relative spese.
3. Nella tartufaia naturale controllata l’autorizzazione alla cerca e alla raccolta del tartufo è sospesa per cinque anni in caso di lavori di miglioramento della tartufaia finanziati con contributi pubblici. La sospensione decorre dalla conclusione dei lavori.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.