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Legge regionale 31 luglio 2023, n. 34

Contributi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di cultura. Rifinanziamento degli interventi previsti dalla l.r. 4/2023 per la promozione della lettura.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 2 agosto 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettera b), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto ha inteso, con la l.r. 4/2023 , sostenere finanziariamente interventi per il raggiungimento delle finalità statutarie relative, in particolare, alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all’accesso alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico regionale, nonché delle distinte identità culturali del patrimonio toscano;


2. Le numerose domande di adesione pervenute agli uffici consiliari attestano il successo delle iniziative previste e finanziate dalla l.r. 4/2023 facendo registrare un interesse particolare, da parte dei comuni, per l’organizzazione delle iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale;


3. Tale specifico interesse rende opportuno intervenire con uno stanziamento aggiuntivo di risorse che consenta il finanziamento di un ulteriore numero di progetti e di iniziative per la promozione della lettura, in modo da soddisfare un maggior numero di richieste;


4. Con l’assestamento delle previsioni di bilancio del Consiglio regionale 2023-2024-2025, è stata accertata la disponibilità di una quota libera dell’avanzo di amministrazione che può essere destinata al finanziamento di spese di investimento, ed in subordine, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;


5. Si procede dunque ad un ulteriore stanziamento per incrementare “una tantum” i contributi originari previsti dalla l.r. 4/2023 per la promozione della lettura;


6. Vista la ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. Per la più ampia realizzazione da parte dei comuni dei progetti e delle iniziative finalizzate a promuovere la lettura sul territorio regionale, la spesa relativa all’attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo), è incrementata della somma di euro 500.000,00.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge imputabili alla sola annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024-2025, esercizio 2023, nel modo seguente: sino all’importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.